Nota in tema di responsabilità dell"assicuratore oltre i limiti del massimale

AutoreMarco Riponi
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La sentenza del Tribunale di Bologna che qui si annota, tratta, in diritto, tre questioni di rilievo: il criterio di liquidazione del risarcimento in tema di debiti di valore, il criterio di liquidazione del danno «biologico» e la responsabilità dell'assicuratore oltre i limiti del massimale. Tema, quest'ultimo, al quale saranno limitate le considerazioni che seguono.

La responsabilità dell'assicuratore oltre il limite del massimale è stata oggetto di un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale con l'intervento delle sezioni unite della Corte di cassazione1.

Nonostante tale elaborazione si colgono tuttora delle incertezze in alcune pronunce circa il concetto di mala gestio2, definizione alla quale viene ricondotta anche la fattispecie che invece la sentenza del tribunale felsineo correttamente distingue e definisce «ritardo nell'adempimento».

Il quadro normativo.

Un breve riepilogo del quadro normativo è opportuno per commentare l'iter argomentativo e le conclusioni della sentenza annotata.

La legge n. 990 del 24 dicembre 1969 ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

L'art. 7, comma 2, della legge citata dispone «l'assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo il disposto dell'art. 1901, comma 2, del codice civile».

L'art. 18 prevede, al comma 1, la possibilità di «azione diretta» del danneggiato nei confronti dell'assicuratore che, a norma del successivo art. 22, non può però essere proposta se non «... dopo che siano decorsi 60 giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento...». Al danneggiato peraltro non possono essere opposte, ex art. 18, comma 2, le eccezioni fondate sul contratto (di assicurazione).

L'art. 27, comma 1, prevede infine che, nel caso di sinistro con pluralità di danneggiati, «i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'assicuratore... sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate...».

Con legge successiva, n. 39 del 26 febbraio 1977 (di conversione del D.L. n. 857 del 23 dicembre 1976), la disciplina introdotta con la legge del 1969 è stata modificata ed integrata. In particolare, sono stati previsti, dall'art. 3 della legge del 1977, dei termini per il pagamento da parte dell'assicuratore del risarcimento dei danni derivati da alcune tipologie di sinistri: quelli che abbiano causato danni a sole cose e/o alla persona ma con malattia risoltasi entro massimo quaranta giorni e senza reliquati di carattere permanente.

Il ritardo nell'adempimento da parte dell'assicuratore.

L'obbligazione dell'assicuratore verso il danneggiato.

La fonte.

Innanzi tutto l'assicuratore «è tenuto» (art. 7 della legge n. 990/69) verso i terzi danneggiati e, di riflesso, questi hanno «diritti» (art. 27 della legge n. 990/69) nei confronti dell'assicuratore.

L'obbligazione dell'assicuratore verso il danneggiato nasce quindi ex lege3 e si innesta, quale integrazione di diritto, sul contratto stipulato dall'assicuratore con l'assicurato, contratto che, in tal modo, risulta integrato da previsioni a favore di un terzo, indeterminato, ma determinabile al momento del sinistro nella persona del danneggiato, che, terzo rispetto al contratto, potrà chiedere direttamente all'assicuratore ciò che quest'ultimo deve all'assicurato (anzi talvolta potrà chiedere di più come nel caso di eccezioni contrattuali, opponibili dall'assicuratore all'assicurato ma non al danneggiato).

La misura dell'obbligazione.

La misura dell'obbligazione dell'assicuratore è determinata dal contratto al quale il patto a favore del terzo accede, ossia il contratto di assicurazione.

Più precisamente, è determinata dal contratto laddove il massimale ecceda il minimo previsto dalle tabelle allegate alla legge n. 990, perché altrimenti si deve dire che anche il quantum dell'obbligazione è determinato dalla...

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