Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'articolo 24, comma 2, secondo il quale le somme relative ai contributi previdenziali ed all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato, e l'articolo 24, comma 10, che prevede l'emanazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un regolamento per disciplinare, durante il periodo transitorio di cui al comma 1 dello stesso articolo 24, le modalita' di versamento in tesoreria delle somme riscosse dai concessionari direttamente o mediante delega ad una banca convenzionata e l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all'articolo 22, sulla base delle disposizioni contenute nella sezione I, capo III, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997, e delle disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, relative ai termini ed alle modalita' di versamento alle tesorerie provinciali dello Stato delle somme riscosse secondo la disciplina contenuta nel citato decreto interministeriale; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione e per la contabilita' generale dello Stato; Visto l'articolo 14, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n 412, recante norme per il recupero della base contributiva; Considerata la necessita' di stabilire le modalita' per l'attuazione delle prescrizioni contenute nel citato comma 10 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 241 del 1997; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere espresso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze in data 4 novembre 1997, dalla commissione consultiva sulla riscossione nella seduta del 23 marzo 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 aprile 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 1998; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a il seguente regolamento: Capo I Modalita' di versamento in tesoreria Art. 1.

Termini e modalita' di accreditamento dalle banche ai concessionari

  1. La banca delegata dal contribuente ad effettuare il versamento unitario delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziali indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, quotidianamente ed entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, accredita in via telematica, con valuta e disponibilita' dal giorno dell'accreditamento, al concessionario competente in ragione della filiale che ha ricevuto il versamento, al netto sia della commissione spettante sia dell'eventuale compensazione operata dal contribuente con i saldi della sezione 3-INPS e della sezione 4-regioni, una somma pari ai saldi delle sezioni 2-erario dei modelli unitari compilati dai contribuenti.

  2. La banca delegata, entro le ore 13 del termine di cui al comma 1, trasmette al concessionario, in via telematica e in conformita' alle specifiche tecniche da approvare con decreto dirigenziale, adottato dalle Amministrazioni delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, un'attestazione contenente l'ammontare delle somme accreditate e i dati necessari al calcolo delle commissioni spettanti.

    Art. 2.

    Termini e modalita' di versamento da parte dei concessionari alla tesoreria provinciale dello Stato

  3. Quotidianamente ed entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione o all'accredito i concessionari versano in via telematica, distintamente, l'ammontare delle somme riscosse presso i propri sportelli e quello delle somme accreditate dalle banche delegate relative ai versamenti unitari nell'apposita contabilita' speciale istituita presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato indicata dalla Banca d'Italia, denominata "fondi della riscossione" ed intestata al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione. Presso la medesima sezione di tesoreria sono altresi' istituite: a) una contabilita' speciale, denominata "fondi di bilancio" ed intestata al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, per consentire la ripartizione delle somme di pertinenza degli altri enti destinatari dei versamenti unitari e delle somme necessarie alla regolazione contabile delle compensazioni effettuate dai contribuenti nell'ambito della sezione 2-erario del modello di pagamento, nonche' di quelle relative alle commissioni spettanti alle banche e ai concessionari, di quelle utilizzate dai concessionari per erogare i rimborsi in conto fiscale e di quelle che gli stessi concessionari non hanno versato usufruendo di provvedimenti di sgravio; b) una contabilita' speciale, intestata al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, denominata "fondi di proprieta' dell'INPS" e alimentata dalla Direzione generale dell'I.N.P.S. con trasferimento di fondi dalla contabilita' speciale accesa presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma a nome della stessa, per consentire la ripartizione delle somme di pertinenza degli altri enti destinatari dei versamenti unitari, afferenti le compensazionioperate a carico degli enti stessi, nonche' delle somme di pertinenza di ciascuna sede I.N.P.S. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, valuta le richieste dell'I.N.P.S. rivolte ad ottenere la restituzione delle eventuali eccedenze giacenti su tale contabilita', tenendo conto degli importi per i quali essa viene utilizzata e della frequenza con cui avviene l'utilizzazione stessa, nonche' di eventuali motivi che possano determinare una variazione di tali elementi.

  4. La contabilita' speciale "fondi di bilancio" e' alimentata con parte degli stanziamenti iscritti nell'unita' previsionale di base 4.1.1.0 - "Funzionamento" - capitoli 3456, 3458, 3459 e 3480 - e nell'unita' previsionale di base 4.1.2.2 - "Restituzioni e rimborsi di imposte" - capitoli 3519, 3521, 3530 e 3533 - dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1998 e corrispondenti unita' per gli esercizi successivi.

  5. La contabilita' speciale "fondi di bilancio" e' alimentata con le seguenti modalita': a) nel primo anno di applicazione, dopo l'apertura della contabilita' speciale, con il cinquanta per cento delle disponibilita' esistenti al momento sulle unita' previsionali di base indicate al comma 2. La parte di stanziamento corrispondente all'ammontare dei rimborsi gia' erogati e dei compensi gia' trattenuti dalle banche e dai concessionari e' mantenuta nell'unita' previsionale di base per provvedere alle...

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