LEGGE 18 marzo 1988, n. 111 - Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale

Coming into Force26 Aprile 1988
Enactment Date18 Marzo 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/04/11/088G0149/CONSOLIDATED/19920518
Published date11 Aprile 1988
Official Gazette PublicationGU n.84 del 11-04-1988
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Nell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, le lettere c), d) e g) del primo comma, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sono sostituite dalle seguenti:

    " c) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dai commi dal primo al quinto dell'articolo 69 e che non superino la velocita' di 40 chilometri all'ora, la cui guida sia consentita con patente per motoveicoli della categoria A, sempreche' non trasportino altre persone oltre al conducente;

    d) anni diciotto per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che trasportino altre persone oltre al conducente; motoveicoli di cilindrata superiore a 125 centimetri cubi; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c); macchine operatrici;

    g) anni ventuno per guidare i veicoli di cui alla lettera f), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone".

  2. Nell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, la lettera b) del terzo comma, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1974, n. 394, e' sostituita dalla seguente:

    " b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato di idoneita' psico-fisica a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti".

  3. Nell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, il settimo comma, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1974, n. 394, e' abrogato.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285

Art 2.
  1. Nell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

    "Non si possono guidare autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione e' compreso il comune di residenza del richiedente.

    Le patenti di guida conformi al modello comunitario sono distinte nelle seguenti categorie e consentono di guidare su strada i veicoli delle rispettive categorie:

    1. motoveicoli di massa a vuoto sino a 400 kg o di massa complessiva sino a 1300 kg;

    2. motoveicoli, esclusi i motocicli; autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;

    3. autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero;

    4. autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

    5. autoveicoli appartenenti alle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati e autosnodati destinati al trasporto di persone purche' il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria D; altri autosnodati purche' il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria C".

  2. La patente di guida di cui al primo comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, come modificato dal comma 1, e' resa conforme al modello comunitario di cui all'allegato I alla prima direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE, entro il dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

  3. Nell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, il comma quarto e' sostituito dal seguente:

    "I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono ottenere la patente per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B e C speciali, anche se trainanti un rimorchio leggero. Le patenti speciali di categoria C possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche in relazione all'esito degli accertamenti di cui al terzo comma dell'articolo 81. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare, ove ricorra, quale protesi sia prescritta e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono comunque guidare i veicoli in servizio da piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonche' i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose ovvero al trasporto di piu' di otto persone oltre il conducente".

  4. Nell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, il comma ottavo e' sostituito dal seguente:

    "Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le modalita' per l'accertamento di tali requisiti e per l'individuazione dei motoveicoli, delle autovetture e degli autoveicoli di cui al comma precedente. Con decreto interministeriale dei Ministri dei trasporti e dell'interno sono altresi' stabilite le norme necessarie per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida".

  5. Nell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostitutito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, il comma sedicesimo e' abrogato.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285

Art 3.
  1. Nel testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo l'articolo 80- ter, inserito dall'articolo 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' inserito il seguente:

    "Art. 80-quater (Indicazione del gruppo sanguigno nelle patenti di guida). - 1. Le patenti di guida di cui all'articolo 80 conformi al modello comunitario debbono contenere l'indicazione completa del gruppo sanguigno di appartenenza del titolare.

  2. Il titolare e' tenuto a controllare, all'atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza dell'indicazione contenuta al riguardo nella patente stessa, chiedendone entro dieci giorni la rettifica, in caso di constatato errore, all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione".

  3. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanita', da emanare entro il sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione di quanto disposto con il presente articolo.

  4. La legge 12 dicembre 1962, n. 1702, e' abrogata.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285

Art 4.
  1. L'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'articolo 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 81 (Requisiti fisici e psichici per la patente di guida). 1. Non puo' essere ammesso all'esame per ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza veicoli a motore.

  2. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, e' effettuato dall'ufficio medico legale dell'unita' sanitaria locale territorialmente competente o da un ispettore medico dell'Ente delle ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o da un medico del ruolo professionale dei...

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