LEGGE 24 luglio 1985, n. 401 - Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata

Coming into Force24 Agosto 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/08/09/085U0401/ORIGINAL
Published date09 Agosto 1985
Enactment Date24 Luglio 1985
Official Gazette PublicationGU n.187 del 09-08-1985
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il pegno sui prosciutti a denominazione d'origine tutelata puo' essere costituito dagli operatori qualificati come produttori dalle leggi sulla tutela della denominazione d'origine o dai relativi regolamenti di esecuzione, oltre che con le modalita' previste dall'articolo 2786 del codice civile, con l'apposizione sulla coscia a cura del creditore pignoratizio, in qualunque fase della lavorazione, di uno speciale contrassegno indelebile e con la contestuale annotazione su appositi registri vidimati annualmente.

Il contrassegno e le relative modalita' di applicazione, i registri e la loro tenuta debbono essere conformi ai modelli ed alle previsioni approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta dei consorzi incaricati della vigilanza sulla applicazione delle leggi sulla denominazione d'origine.

Art 2.

Il debitore puo' disporre dei prosciutti come sopra costituiti in pegno ai soli fini della lavorazione nel rispetto delle norme fissate dalle leggi di tutela e dai regolamenti e assume in relazione ad essi gli obblighi e le responsabilita' del depositario.

Il creditore ha diritto di ispezionare i prosciutti e di ritirare i campioni necessari per controllarne - in contraddittorio con il debitore e col terzo affidatario ai sensi dell'articolo 5 - la qualita' ed il rispetto delle norme di lavorazione.

Art 3.

In caso di vendita dei prosciutti sottoposti a pegno ai sensi della presente legge, non puo' essere eseguita la tradizione al compratore se prima non sia stato soddisfatto il creditore pignoratizio, o senza il suo consenso che deve risultare da annotazione sui registri di cui all'articolo 1.

Il creditore pignoratizio potra' anche richiedere la assegnazione dei prosciutti oggetto del pegno ai sensi dell'articolo 2798 del codice civile.

Art 4.

L'estinzione, totale o parziale, della operazione viene annotata nei registri previsti dall'articolo 1 a cura del creditore pignoratizio e fatta constatare mediante annullamento del contrassegno di cui al precedente articolo 1, da effettuarsi a cura del creditore soddisfatto entro tre giorni dal...

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