LEGGE 12 ottobre 1993, n. 413 - Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

Coming into Force31 Ottobre 1993
Published date16 Ottobre 1993
Enactment Date12 Ottobre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/10/16/093G0488/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.244 del 16-10-1993
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Diritto di obiezione di coscienza

  1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle liberta' di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.

Art 2.

Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza

  1. I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonche' gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attivita' ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.

Art 3.

Modalita' per l'esercizio del diritto

  1. L'obiezione di coscienza e' dichiarata all'atto della presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso.

  2. Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attivita' o interventi di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello stesso.

  3. La dichiarazione di obiezione di coscienza puo' essere revocata in qualsiasi momento.

  4. In sede di prima applicazione della presente legge, l'obiezione di coscienza e' dichiarata dall'interessato al responsabile della struttura presso la quale si svolgono attivita' o interventi di sperimentazione animale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

  5. Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli studenti il loro diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno inoltre l'obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale a norma della presente legge.

Art 4.

Divieto di discriminazione

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