LEGGE 20 febbraio 1985, n. 41 - Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini

Coming into Force16 Marzo 1985
Published date01 Marzo 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/03/01/085U0041/CONSOLIDATED/19941219
Enactment Date20 Febbraio 1985
Official Gazette PublicationGU n.52 del 01-03-1985
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Fini

La presente legge disciplina le attivita' di esplorazione e di coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini da parte di cittadini o enti italiani o societa' aventi sede in Italia, denominati nei successivi articoli "nazionali italiani".

La disciplina prevista nella presente legge mira a realizzare una gestione razionale delle risorse minerali dei fondi marini. Essa ha carattere transitorio in vista dell'entrata in vigore per l'Italia di una convenzione internazionale relativa alla medesima materia conclusa nell'ambito della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1994, N. 689

Art 2.

Definizioni

Ai fini della presente legge si intende per:

"fondi marini", il fondo ed il sottofondo marini situati al di la' delle zone sottoposte, in conformita' al diritto internazionale, alla giurisdizione nazionale degli Stati costieri;

"prospezione", la ricognizione generale dei fondi marini effettuata su vaste superfici e destinata a raccogliere, specialmente attraverso il prelevamento di campioni, le indicazioni necessarie per localizzare i depositi delle risorse minerali;

"esplorazione", la ricognizione dettagliata, eseguita con mezzi tecnici e finanziari di rilievo, di una superficie determinata dei fondi marini allo scopo di accertare i depositi minerari economicamente coltivabili e di stabilire le modalita' tecniche e le condizioni di coltivazione. Nell'attivita' esplorativa rientra anche il prelevamento di campioni e l'estrazione di risorse minerali in quantita' sufficienti per svolgere le sperimentazioni preliminari alla coltivazione;

"coltivazione", l'estrazione delle risorse minerali a fini economici.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1994, N. 689

Art 3.

Obbligo dei permessi di esplorazione e di coltivazione ed osservanza di norme internazionali

Le attivita' di esplorazione e di coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini da parte di nazionali italiani sono soggette a permesso rilasciato dal Governo italiano ai sensi della presente legge o a permesso rilasciato da uno Stato che assicuri la reciprocita' ai sensi del successivo articolo 16.

Il permesso conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di condurre attivita' di esplorazione ovvero di coltivazione su un'area determinata dei fondi marini e non implica rivendicazione ne' esercizio di sovranita' o di diritti sovrani su una parte qualsiasi dei fondi stessi.

Le attivita' consentite con i permessi di cui al primo comma debbono conformarsi ai principi di diritto internazionale ed alle convenzioni in materia di:

  1. uso dell'alto mare, con particolare riguardo alle liberta' di navigazione, di ricerca scientifica e di pesca;

  2. protezione e preservazione dell'ambiente marino;

  3. sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare.

E' vietata ai nazionali italiani ogni condotta indebitamente interferente sulle attivita' svolte in base ad un permesso rilasciato ai sensi della presente legge o da uno Stato che assicuri la reciprocita'.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1994, N. 689

Art 4.

Prospezione

La prospezione non richiede permessi. Essa pero' non puo' svolgersi in aree gia' oggetto di permessi di esplorazione o di coltivazione qualora tenda al reperimento delle stesse risorse per cui i permessi di esplorazione o di coltivazione sono stati rilasciati.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1994, N. 689

Art 5.

Permessi rilasciati da Stati che assicurano la reciprocita'

I nazionali italiani che domandano a Stati che assicurano la reciprocita' ai sensi dell'articolo 16 permessi di esplorazione o di coltivazione sono tenuti a chiedere contemporaneamente al Ministero dell'industria, commercio e artigianato la registrazione della relativa domanda.

Le attivita' svolte sono riconosciute ad ogni fine utile a far tempo dalla richiesta di registrazione o da una data anteriore qualora questa sia stata riconosciuta dallo Stato estero.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1994, N. 689

Art 6.

Partecipazione di nazionali in enti stranieri

L'obbligo di registrazione di cui all'articolo precedente vale anche per i nazionali italiani che detengano una partecipazione rilevante, diretta o indiretta, in societa', associazioni od altri enti stranieri.

Le attivita' svolte in relazione alla partecipazione di cui al precedente comma sono riconosciute ad ogni fine utile a far tempo dalla richiesta di registrazione o da una data anteriore qualora questa sia stata riconosciuta alla societa', associazione od ente dallo Stato estero.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1994, N. 689

Art 7.

Rilascio dei permessi

I permessi di esplorazione e di coltivazione sono rilasciati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, previa approvazione dei programmi di lavoro, sentito il comitato tecnico consultivo per i fondi marini di cui all'articolo 17 su tutti gli aspetti tecnici e finanziari relativi ai programmi stessi.

I permessi possono essere negati quando il Ministro degli affari esteri ritenga che il loro rilascio possa arrecare grave nocumento alle relazioni internazionali.

Nel rilasciare i permessi si tiene conto:

dell'esigenza che essi nel loro insieme non oltrepassino una superficie ragionevole tenuto conto degli interessi degli altri Stati;

dell'esigenza di tutelare l'interesse nazionale ai rifornimenti di materie prime;

dell'esigenza di promuovere lo sviluppo delle tecnologie necessarie per lo sfruttamento razionale dei fondi marini.

Il richiedente dei permessi deve possedere la capacita' tecnica e finanziaria in relazione alle esigenze di esplorazione o di coltivazione secondo i principi ed i fini indicati nella presente legge.

I permessi possono essere intestati a piu' nazionali italiani in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, secondo le quote indicate nella domanda di permesso. I contitolari sono solidalmente tenuti verso la pubblica amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio delle attivita' di esplorazione ovvero di coltivazione e rispondono parimenti in via solidale anche nei confronti dei terzi. Tra i contitolari del permesso deve essere nominato un solo rappresentante comune per i rapporti con la pubblica amministrazione e con i terzi.

Al titolare di un permesso di esplorazione e' data priorita' nel rilascio dei permessi di coltivazione relativi alla stessa area cui il permesso di esplorazione si riferisce tenuto conto dei risultati della esplorazione medesima.

In caso di concorso di domande per la stessa zona si tiene conto tra l'altro della razionalita' e completezza del programma di lavoro, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore. Sono considerate domande concorrenti quelle presentate entra tre mesi dalla registrazione della prima domanda e che si riferiscano ad aree interferenti con l'area della prima domanda per piu' del 30 per cento di tale area.

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1994, N. 689

Art 8.

Durata dei permessi di esplorazione ed estensione dell'area

La durata iniziale del permesso di esplorazione deve essere tale da consentire la realizzazione del programma presentato e non puo' superare 10 anni, prorogabili per successivi trienni per giustificate esigenze.

L'estensione dell'area oggetto del permesso di esplorazione e' stabilita tenendo conto delle caratteristiche conosciute del sito e del programma dei lavori.

Art 8.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1994, N. 689

Art 9.

Durata dei permessi di coltivazione ed estensione dell'area

La durata del permesso di coltivazione deve essere compatibile con l'economia generale del programma e non puo' superare 25...

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