DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 847 - Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la ricerca, l'estrazione, la raffinazione, la lavorazione o la distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l'estrazione, la raffinazione, la lavorazione delle rocce asfaltiche e bitu- minose)

Coming into Force15 Settembre 1961
Enactment Date09 Maggio 1961
Published date31 Agosto 1961
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1961/08/31/061U0847/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.215 del 31-08-1961 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 29 maggio 1958, per gli addetti all'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, la estrazione, ecc., delle rocce asfaltiche e bituminose), stipulato tra l'Associazione Nazionale dell'industria Chimica, le Societa': Condor - Societa', per l'Industria Petrolifera e Chimica, Petrolcaltex s.p.a., S.A.R.P.O.M. s.p.a. - Raffineria Padana Olii Minerali, Rasiom - Raffineria Siciliana Olii Minerali s.p.a., Stanic - Industria Petrolifera s.p.a., assistite dall'Unione Petrolifera, ed il Sindacato italiano Lavoratori del Petrolio - C.G.I.L. -, il Sindacato Petrolieri e Metanieri - C.I.S.L. -, l'Unione italiana Lavoratori Petrolieri e Metanieri - U.I.L. -, la Camera Confederale del Lavoro di Trieste, il Sindacato Nazionale Lavoratori Petrolieri e Metanieri - C.I.S.N.A.L. -;

Visto il protocollo 29 maggio 1958, aggiuntivo al predetto contratto collettivo nazionale, relativo all'indennita' di presenza (per le aziende aschimici) ai dipendenti aventi la qualifica di operai, stipulato tra l'Associazione Nazionale dell'industria Chimica ed il Sindacato italiano Lavoratori del Petrolio - C.G.I.L. -, il Sindacato Petrolieri e Metanieri - C.I.S.L. -, l'Unione italiana Lavoratori Petrolieri e Metanieri - U.I.L. -, la Camera Confederale del Lavoro di Trieste, il Sindacato Nazionale Lavoratori Petrolieri e Metanieri - C.I.S.N.A.L. -;

Visto l'accordo collettivo 29 maggio 1958 e relative tabelle, relativo ai minimi di retribuzione per gli operai, intermedi ed impiegati addetti all'industria di ricerca, estrazione, raffinazione, lavorazione o distribuzione di prodotti petroliferi, stipulato fra le medesime parti di cui al contratto collettivo nazionale innanzi citato;

Visto l'accordo collettivo 20 maggio 1958, relativo all'applicazione presso le aziende del terzo gruppo aschimici del contratto collettivo nazionale innanzi citato, stipulato tra l'Associazione Nazionale dell'industria Chimica ed il Sindacato...

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