LEGGE 25 luglio 1971, n. 545 - Norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle Conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse

Coming into Force22 Agosto 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/08/07/071U0545/CONSOLIDATED/19820421
Published date07 Agosto 1971
Enactment Date25 Luglio 1971
Official Gazette PublicationGU n.199 del 07-08-1971
TITOLO I

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Le Conservatorie dei registri immobiliari di Roma, Milano, Napoli e Torino vengono divise ciascuna in 3 Conservatorie, che assumono le denominazioni rispettivamente di Roma 1ª, Roma 2ª, Roma 3ª; Milano 1ª, Milano 2ª, Milano 3ª; Napoli 1ª, Napoli 2ª, Napoli 3ª; Torino 1ª, Torino 2ª, Torino 3ª.

Le Conservatorie di Roma 1ª, Milano 1ª, Napoli 1ª e Torino 1ª hanno giurisdizione sul comune capoluogo.

Le Conservatorie di Roma 2ª, Milano 2ª, Napoli 2ª e Torino 2ª hanno giurisdizione sugli altri comuni gia' appartenenti alle circoscrizioni territoriali delle Conservatorie di Roma, Milano, Napoli e Torino.

Le Conservatorie di Roma 3ª, Milano 3ª, Napoli 3ª e Torino 3ª svolgono le funzioni di uffici stralcio: presso di esse si eseguono le operazioni di annotazione, di ispezione, di certificazione; e di rilascio di copie relative alle formalita' eseguite a tutto il giorno precedente alla entrata in vigore delle nuove circoscrizioni.

La norma di cui al presente articolo entra in vigore il 1 gennaio 1973.

Art 2.

Con effetto dal 1 gennaio 1974 sono istituite 17 nuove Conservatorie, aventi sedi nelle seguenti citta': Bari, Belluno, Brindisi, Enna, Foggia, Isernia, La Spezia, Latina, Matera, Nuoro, Pescara, Pordenone, Prato, Ragusa, Rimini, Taranto, Terni. Sono soppressi dalla stessa data i servizi di conservatoria degli uffici misti di Belluno e di Nuoro.

A partire dalla stessa data la Conservatoria dei registri immobiliari di Santa Maria Capua Vetere assume la denominazione di Conservatoria dei registri immobiliari di Caserta-Santa Maria Capua Vetere.

Art 3.

Gli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari situati in citta' non capoluogo di provincia i quali abbiano negli anni dal 1966 al 1970 pubblicato un numero di formalita' inferiore alla media annuale di 3.000, ad eccezione dell'ufficio di Portoferraio, sono soppressi dal 1 gennaio 1974.

Per la parte riguardante il servizio di conservazione dei registri immobiliari, essi vengono incorporati con il decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, di cui all'articolo che segue, nella conservatoria piu' vicina nel territorio della stessa provincia.

Per la parte riguardante il servizio del registro sara' provveduto in sede di riforma tributaria.

I titolari degli uffici soppressi hanno titolo di preferenza nella nomina a conservatore di 3ª classe.

Art 4.

Con decreto interministeriale, da emanarsi di concerto tra il Ministro per le finanze e i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, vengono stabilite:

  1. le nuove circoscrizioni delle Conservatorie dei registri immobiliari, apportando le consequenziali modifiche alle circoscrizioni territoriali delle Conservatorie non contemplate nei precedenti articoli;

  2. la classificazione delle...

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