LEGGE 30 dicembre 1986, n. 936 - Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Coming into Force20 Gennaio 1987
Published date05 Gennaio 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/01/05/086U0936/CONSOLIDATED/20171229
Enactment Date30 Dicembre 1986
Official Gazette PublicationGU n.3 del 05-01-1987
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. La presente legge disciplina la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), previsto dall'articolo 99 della Costituzione.

Titolo I COMPOSIZIONE DEL CNEL
Art 2.

Composizione del Consiglio

  1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto di esperti e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoundici, oltre il presidente, secondo la seguente ripartizione:

    I) dodici esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali:

    1. otto nominati dal Presidente della Repubblica;

    2. quattro proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

    II) novantanove rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, dei quali quarantaquattro rappresentanti dei lavoratori dipendenti, diciotto rappresentanti dei lavoratori autonomi, trentasette rappresentanti delle imprese.

  2. La rappresentanza dei lavoratori dipendenti e' articolata in modo da garantire quella dei lavoratori dell'agricoltura e della pesca, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei servizi, con particolare riguardo ai settori del trasporto, del credito e delle assicurazioni, nonche' della pubblica amministrazione. Dei quarantaquattro membri di cui essa consiste, cinque rappresentano i dirigenti pubblici e privati e i quadri intermedi.

  3. La rappresentanza dei lavoratori autonomi e' cosi' composta:

    1. cinque rappresentanti dei coltivatori diretti;

    2. cinque rappresentanti degli artigiani;

    3. quattro rappresentanti dei liberi professionisti;

    4. quattro rappresentanti delle cooperative di produzione e di consumo.

  4. La rappresentanza delle imprese e' cosi' composta:

    1. cinque rappresentanti dell'agricoltura e della pesca;

    2. quattordici rappresentanti dell'industria;

    3. sette rappresentanti del commercio e del turismo in modo che sia comunque assicurata una adeguata rappresentanza al settore del turismo;

    4. otto rappresentanti dei servizi in modo che sia comunque assicurata una adeguata rappresentanza ai settori del trasporto, del credito e delle assicurazioni;

    5. un rappresentante dell'IRI;

    6. un rappresentante dell'ENI;

    7. un rappresentante dell'EFIM.

  5. Nell'ambito della rappresentanza, di cui al comma 4, con particolare riferimento ai settori dell'industria e del trasporto, e' garantita la presenza delle imprese a partecipazione statale e delle imprese municipalizzate.

Art 2.

Composizione del Consiglio

  1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:

    I) dodici esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali:

    1. otto nominati dal Presidente della Repubblica;

    2. quattro proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri. I-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;

    II) novantanove rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, dei quali quarantaquattro rappresentanti dei lavoratori dipendenti, diciotto rappresentanti dei lavoratori autonomi, trentasette rappresentanti delle imprese.

  2. La rappresentanza dei lavoratori dipendenti e' articolata in modo da garantire quella dei lavoratori dell'agricoltura e della pesca, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei servizi, con particolare riguardo ai settori del trasporto, del credito e delle assicurazioni, nonche' della pubblica amministrazione. Dei quarantaquattro membri di cui essa consiste, cinque rappresentano i dirigenti pubblici e privati e i quadri intermedi.

  3. La rappresentanza dei lavoratori autonomi e' cosi' composta:

    1. cinque rappresentanti dei coltivatori diretti;

    2. cinque rappresentanti degli artigiani;

    3. quattro rappresentanti dei liberi professionisti;

    4. quattro rappresentanti delle cooperative di produzione e di consumo.

  4. La rappresentanza delle imprese e' cosi' composta:

    1. cinque rappresentanti dell'agricoltura e della pesca;

    2. quattordici rappresentanti dell'industria;

    3. sette rappresentanti del commercio e del turismo in modo che sia comunque assicurata una adeguata rappresentanza al settore del turismo;

    4. otto rappresentanti dei servizi in modo che sia comunque assicurata una adeguata rappresentanza ai settori del trasporto, del credito e delle assicurazioni;

    5. un rappresentante dell'IRI;

    6. un rappresentante dell'ENI;

    7. un rappresentante dell'EFIM.

  5. Nell'ambito della rappresentanza, di cui al comma 4, con particolare riferimento ai settori dell'industria e del trasporto, e' garantita la presenza delle imprese a partecipazione statale e delle imprese municipalizzate.

Art 2.

(((Composizione del Consiglio)

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto da esperti, da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di settanta oltre al presidente e al segretario generale, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Art 2.

(( (Composizione del Consiglio).

  1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di sessantaquattro, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:

    1. dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

    2. quarantotto rappresentanti delle categorie produttive, dei quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese;

    3. sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, tre designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.

  2. L'assemblea elegge in unica votazione due vicepresidenti)).

Art 3.

Procedura di nomina degli esperti

  1. I membri del CNEL di cui al comma 1, lettera a), del precedente articolo 2 sono nominati con, decreto del Presidente della Repubblica.

  2. I membri di cui al comma 1, lettera b), del precedente articolo 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art 3.

Procedura di nomina dei componenti

  1. I membri del CNEL di cui al comma 1, lettera a), del precedente articolo 2 sono nominati con, decreto del Presidente della Repubblica.

  2. I membri di cui al comma 1, lettere b) e c) , del precedente articolo 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art 4.

Procedura di nomina dei rappresentanti delle categorie produttive

  1. Nove mesi prima della scadenza del mandato dei membri del Consiglio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri da' avviso di tale scadenza e dei termini di cui al presente articolo, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  2. Le organizzazioni sindacali di carattere nazionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, fanno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le designazioni dei rappresentanti delle categorie produttive di cui all'articolo 2.

  3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei trenta giorni successivi, uditi i Ministri interessati, definisce l'elenco dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e lo comunica a tutte le organizzazioni designanti.

  4. Il ricorso avverso tale atto e' presentato dalle organizzazioni, entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne da' comunicazione alle altre organizzazioni interessate.

  5. Nel ricorso le organizzazioni sono tenute a fornire tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentativita', con particolare riguardo all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative, alla consistenza numerica, alla loro partecipazione effettiva alla formazione e alla stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro e alle composizioni delle controversie individuali e collettive di lavoro.

  6. Analoga documentazione, a tutela dei propri interessi, possono fornire, entro i successivi trenta giorni dalla notifica del ricorso, le...

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