IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 711, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto l'accordo interconfederale 20 dicembre 1950 sui licenziamenti per riduzione di personale, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana del Lavoro; al quale ha aderito in data 21 giugno 1956 la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 29 del 28 gennaio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo interconfederale 20 dicembre 1950 sui licenziamenti per riduzione di personale sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 luglio 1960 GRONCHI
TAMBRONI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 settembre 1960 Atti del Governo,registro n. 129, foglio n. 36. - VILLA