LEGGE 31 gennaio 1992, n. 64 - Norme sugli organi del servizio della leva militare

Coming into Force23 Febbraio 1992
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Enactment Date31 Gennaio 1992
Published date08 Febbraio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/08/092G0085/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.32 del 08-02-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"Art. 23 (Autorita' che sopraintende alla leva) . - 1. Il Ministro della difesa provvede a sopraintendere a tutte le operazioni della leva militare, avvalendosi, quale organo di amministrazione diretta, della Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari".

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,

n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti

legislativi qui trascritti.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.
  1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 24 (Organi del servizio della leva). - 1. Sono organi del servizio della leva nel territorio della Repubblica gli uffici di leva ed i consigli di leva, che dipendono, per quanto riguarda le funzioni ad essi demandate dal presente decreto, dalla Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari.

  2. All'estero il servizio della leva e' demandato alle autorita' diplomatiche e consolari".

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.
  1. Il numero, le sedi e il territorio di competenza degli uffici di leva e dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica corrispondono, di norma, a quelli dei distretti militari aventi funzioni di reclutamento.

  2. La tabella "Allegato A" al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

  3. I consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica sono composti da personale della carriera direttiva dei commissari di leva o, temporaneamente, in loro mancanza da ufficiali superiori dell'Esercito o dell'Aeronautica, dal sindaco del comune di volta in volta interessato o da un suo delegato, eventualmente assistito dal segretario comunale, e da altro personale come previsto dall'articolo 9 della legge 31 maggio 1975, n. 191, modificato dall'articolo 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

  4. Gli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica sono composti da personale civile della carriera direttiva dei commissari di leva e da altro personale civile o militare, secondo le tabelle organiche dei distretti militari di cui al comma 1. L'incarico di capo ufficio e' assunto dal commissario piu' anziano nel ruolo, il quale e' responsabile del regolare andamento dell'ufficio nei confronti degli organi sovraordinati. In mancanza di commissari di leva, le relative funzioni sono conferite ad ufficiali superiori dell'Esercito o dell'Aeronautica.

  5. Il numero, le sedi e il territorio di competenza dei consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi sono stabiliti dalla tabella "Allegato B" al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

  6. Il numero, le sedi e il territorio di competenza degli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi corrispondono, di norma, a quelli delle capitanerie di porto aventi funzioni di reclutamento attribuite dal Ministero della difesa.

  7. Gli uffici di leva e i consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi sono composti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare e da altro personale militare o civile, secondo le tabelle organiche delle capitanerie di porto e del dipartimento militare marittimo presso il quale hanno rispettivamente sede.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.
  1. La Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari esercita le funzioni di direzione, coordinamento e vigilanza nei confronti degli uffici di leva e dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica tramite i comandi di leva, reclutamento e mobilitazione delle regioni militari territorialmente competenti.

  2. Gli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica dipendono amministrativamente e disciplinarmente dai distretti militari.

  3. Gli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi dipendono amministrativamente e disciplinarmente dalle capitanerie di porto.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 5.
  1. L'articolo 41 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"Art. 41. - 1. Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva e degli uffici di...

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