DECRETO 18 febbraio 2003 - Norme di attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 285, concernente la riforma del concorso diplomatico

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.

18, e successive modifiche, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.

487, e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 285, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2001, recante il regolamento concernente la riforma del concorso diplomatico in applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, ed in particolare la lettera a) del comma 2 ed il comma 3 dell'art. 9, ai sensi dei quali la commissione esaminatrice puo' assegnare complessivamente fino a 2 centesimi per il conseguimento di titoli universitari anche stranieri post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello identificati con decreto del Ministro degli affari esteri sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Decreta:

Art. 1.

  1. Ai fini dell'applicazione...

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