LEGGE 3 marzo 1951, n. 193 - Norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato

Coming into Force19 Aprile 1951
Enactment Date03 Marzo 1951
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1951/04/04/051U0193/CONSOLIDATED/20091214
Published date04 Aprile 1951
Official Gazette PublicationGU n.77 del 04-04-1951
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Le Amministrazioni dello Stato che debbono provvedere a pagamenti in valuta estera inoltreranno motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base del cambio del giorno, a mezzo di ordinativi diretti, intestati al contabile del Portafoglio da commutarsi in quietanza di entrata, tratti su ordini di accreditamento il cui ammontare puo' superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni.

Art 1.

Le Amministrazioni dello Stato che debbono provvedere a pagamenti in valuta estera inoltreranno motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base del cambio del giorno, a mezzo di ordinativi diretti, intestati al contabile del Portafoglio da commutarsi in quietanza di entrata, tratti su ordini di accreditamento il cui ammontare puo' superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni. 2

Art 1.

Le Amministrazioni dello Stato che debbono provvedere a pagamenti in valuta estera inoltreranno motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base del cambio del giorno, a mezzo di ordinativi diretti, intestati al contabile del Portafoglio da commutarsi in quietanza di entrata, tratti su ordini di accreditamento il cui ammontare puo' superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni. (2) 3

Art 1.

((1. Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, le amministrazioni dello Stato che debbono effettuare pagamenti all'estero inoltrano le relative richieste all'Ufficio italiano dei cambi.

  1. Le richieste sono accompagnate da copia della quietanza di versamento al contabile del portafoglio del controvalore in lire dell'operazione, calcolato sulla base dell'ultimo cambio di riferimento noto.

  2. L'Ufficio italiano dei cambi effettua il pagamento e richiede il relativo rimborso al contabile di portafoglio sulla base del cambio di riferimento del giorno dell'operazione.

  3. L'eventuale differenza fra il cambio provvisorio utilizzato dall'amministrazione ordinante per l'anticipazione al contabile e il cambio definitivo dell'operazione e' regolata dal contabile a carico o a favore, rispettivamente, di un capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro o di un capitolo dello stato di previsione dell'entrata - rubrica Tesoro.

  4. Per la somministrazione dei fondi occorrenti alle...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT