LEGGE 22 agosto 1985, n. 450 - Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate

Coming into Force12 Settembre 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/08/28/085U0450/CONSOLIDATED/20060109
Enactment Date22 Agosto 1985
Published date28 Agosto 1985
Official Gazette PublicationGU n.202 del 28-08-1985
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, l'ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate non puo' superare il massimale previsto dall'articolo 13, n. 4, della stessa legge e dai relativi regolamenti di esecuzione.

  2. Per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, l'ammontare del risarcimento non puo' essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato.

Art 1.
  1. Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, l'ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate non puo' superare il massimale previsto dall'articolo 13, n. 4, della stessa legge e dai relativi regolamenti di esecuzione.1

  2. Per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, l'ammontare del risarcimento non puo' essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato.

Art 1.

(( 1. Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298 (b) , o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa superi le 5 tonnellate, l'ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate non puo' essere superiore a 500 lire per chilogrammo di portata utile del veicolo. E' comunque...

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