LEGGE 17 maggio 1991, n. 157 - Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari e alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa

Coming into Force21 Maggio 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/05/20/091G0194/CONSOLIDATED/19980326
Published date20 Maggio 1991
Enactment Date17 Maggio 1991
Official Gazette PublicationGU n.116 del 20-05-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Ai fini della presente legge sono valori mobiliari tutti quelli ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi delle Comunita' europee.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Art 2.
  1. E' vietato acquistare o vendere, ovvero compiere altre operazioni, anche per interposta persona, su valori mobiliari, ivi compresi i relativi diritti di opzione, qualora si posseggano informazioni riservate ottenute in virtu' della partecipazione al capitale di una societa' ovvero in ragione dell'esercizio di una funzione, anche pubblica, professione o ufficio.

  2. E' altresi' vietato comunicare a terzi, senza giustificato motivo, le informazioni di cui al comma 1 ovvero consigliare a terzi, sulla base delle suddette informazioni, il compimento delle operazioni di cui al comma 1.

  3. Agli azionisti che anche di fatto esercitino il controllo della societa', ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, agli amministratori, ai liquidatori, ai direttori generali, ai dirigenti, ai sindaci e ai revisori dei conti e' vietato acquistare o vendere ovvero compiere altre operazioni, anche per interposta persona, su valori mobiliari dopo la convocazione del consiglio di amministrazione o organo equivalente per deliberare su operazioni idonee ad influenzare sensibilmente il prezzo del valore mobiliare stesso e prima che la deliberazione sia stata resa pubblica. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, le pene previste al comma 5 sono raddoppiate.

  4. I divieti di cui ai commi precedenti sono estesi a tutti coloro che abbiano direttamente o indirettamente ottenuto informazioni, consapevoli del carattere riservato delle stesse, da soggetti che dette informazioni posseggano in ragione dell'esercizio della loro funzione, professione o ufficio.

  5. Nel corso del procedimento penale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 290 del codice di procedura penale. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti e' punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire dieci milioni a lire trecento milioni, con facolta' per il giudice di aumentare la multa fino al triplo quando, per la rilevante gravita' del fatto, essa puo' ritenersi inadeguata anche se applicata nel massimo. Si applicano le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32- bis, primo comma, e 32- ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni. La condanna importa la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

  6. Le pene stabilite dal comma 5 si applicano anche se il fatto e' commesso all'estero purche' si tratti di valori mobiliari negoziati presso mercati regolamentati italiani. In ogni altro caso si applicano le disposizioni degli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale.

  7. Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato e' vietato acquistare o vendere ovvero compiere altre operazioni, anche per interposta persona, su valori mobiliari dopo la convocazione del Consiglio dei Ministri o di un comitato interministeriale per l'adozione di provvedimenti idonei ad influenzare sensibilmente i corsi, e prima che detti provvedimenti siano stati resi pubblici. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma le pene previste al comma 5 sono raddoppiate.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Art 3.
  1. Per informazione riservata ai sensi dell'articolo 2, si intende una informazione specifica di contenuto determinato, che non sia stata resa pubblica, concernente uno o piu' emittenti di valori mobiliari ovvero uno o piu' valori mobiliari, e che, se resa pubblica, sarebbe idonea ad influenzarne sensibilmente il prezzo.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Art 4.
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 non si applicano alle operazioni compiute dallo Stato italiano, dalla Banca d'Italia, dall'Ufficio italiano dei cambi e da qualsiasi persona che agisca per conto degli stessi per ragioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria e alla gestione del debito pubblico o delle riserve...

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