DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 febbraio 2010, n. 11 - Modifica del regolamento relativo alle norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II del 16 marso 2011)

(Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2010, registro 1, foglio 11) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 137 del 1° febbraio 2010

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

  1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    '1. La pianificazione degli abbattimenti di cui all'art. 27 della legge rappresenta uno strumento per la gestione della fauna selvatica e delle riserve di caccia. Nei piani di prelievo destinati anche alla prevenzione dei danni alle colture agricolo-forestali gli ungulati vengono distinti per sesso, qualita' ed eta'. I singoli piani vengono approvati da una commissione che viene nominata dall'associazione ed e' composta da sei membri. Della commissione fanno parte di diritto un rappresentante dell'autorita' forestale, un rappresentante della Ripartizione provinciale Agricoltura ed uno dell'associazione dei coltivatori maggiormente rappresentativa a livello provinciale, nonche' il direttore dell'ufficio o un suo delegato. Qualora il piano di prelievo interessi una riserva privata di caccia, la commissione e' integrata da un rappresentante della Federazione provinciale riserve caccia private della Provincia di Bolzano, con diritto di voto.'.

  2. Il comma 6 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    '6. I tesserini di accompagnamento rilasciati dall'ufficio e dall'associazione ai sensi del comma 5 sostituiscono, durante il periodo di caccia al camoscio nonche' durante i tempi specificati dall'assessore provinciale competente in materia di caccia nel decreto di cui all'art. 29, comma 2, della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, contenente norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico, e di cui all'art.

    2, comma 1, lettera c), del regolamento di attuazione alla stessa legge provinciale, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 29. Al fine di consentire un efficace controllo, l'associazione si munisce di apposite targhette sono contraddistinte da numero progressivo e vengono messe a disposizione delle singole riserve di diritto. Per ogni singola riserva di diritto la quantita' delle targhette rilasciate non puo'...

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