Art
1.
Allo scopo di tutelare le bellezze naturali e ambientali dei Colli Euganei, nel territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa alla presente legge, nonche' nel territorio collinare dei comuni di Este e di Monselice, sono vietate l'apertura di nuove cave o miniere e la ripresa di esercizio di cave e miniere in stato di inattivita' alla data del 1° ottobre 1970.
Nulla e' innovato per quanto attiene alle concessioni minerarie da sfruttare mediante perforazione di pozzi.
Art
2.
Le cave e le miniere di materiale da riporto e quelle che forniscono pietrame trachitico, liparitico e calcareo e pietrisco basaltico, trachitico, liparitico e calcareo, devono cessare ogni attivita' entro il termine perentorio del 31 marzo 1972.
La coltivazione e l'esercizio delle altre cave e miniere in attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese quelle di calcare per cemento e di calcare per calce idraulica, sono disciplinati dal successivo articolo 3 salvo che per le miniere il cui sfruttamento avviene mediante perforazione di pozzi, per le quali nulla e' innovato.
Art
3.
La continuazione, delle attivita' estrattive, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, e' subordinata all'approvazione di un apposito progetto di coltivazione da parte del soprintendente ai monumenti competente:
Tale progetto, contenente precise indicazioni, documentate graficamente e fotograficamente, in merito alle modalita' e ai tempi di escavazione, nonche' alla sistemazione finale del suolo, deve essere presentato entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in mancanza, l'attivita' estrattiva cessa allo scadere dei tre mesi suddetti.
Il soprintendente provvede sulla domanda entro tre mesi dalla data di presentazione del progetto, sentiti i pareri del consiglio regionale, del consiglio comunale interessato per territorio e del consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei. Resta salva, al riguardo, e per tutta la materia afferente alle cave, la competenza della regione ad emanare apposite norme legislative.
Nel caso di approvazione del progetto il soprintendente...