LEGGE 3 dicembre 1999, n. 493 - Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici

Coming into Force12 Gennaio 2000
Enactment Date03 Dicembre 1999
Published date28 Dicembre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/12/28/099G0563/CONSOLIDATED/20181231
Official Gazette PublicationGU n.303 del 28-12-1999
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Finalita').

  1. La presente legge promuove iniziative dirette a tutelare la sicurezza e la salute attraverso la prevenzione delle cause di nocivita' e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione e l'istituzione di una forma assicurativa contro il rischio infortunistico derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.

Art 2.

(Riordino della disciplina in materia di sicurezza e prevenzione negli ambienti di civile abitazione).

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, apportando le modificazioni necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse ed indicando espressamente tutte le disposizioni abrogate.

  2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinche' le competenti Commissioni parlamentari esprimano il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

CAPO II PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEGLI AMBIENTI DI CIVILE ABITAZIONE
Art 3.

(Funzioni del Servizio sanitario nazionale).

  1. E' compito del Servizio sanitario nazionale promuovere a livello territoriale la sicurezza e la salute negli ambienti di civile abitazione e, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 1, sviluppare una adeguata azione di informazione ed educazione per la prevenzione delle cause di nocivita' e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

  2. Ai fini di cui alla presente legge, e' compito del dipartimento per la prevenzione di ogni unita' sanitaria locale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, in collaborazione con i servizi territoriali, materno-infantile e di medicina di base, l'esercizio delle funzioni per:

    1. l'assistenza per la prevenzione delle cause di nocivita' e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione;

    2. l'individuazione e la valutazione dei rischi presenti o che si possono determinare nei predetti ambienti;

    3. la promozione e l'organizzazione di iniziative di educazione sanitaria nei confronti della popolazione;

    4. il coordinamento territoriale dei programmi di intervento dei servizi, dei presidi e delle unita' operative tesi ad assicurare le necessarie integrazioni ai fini della sicurezza.

  3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 si realizza nei limiti delle risorse gia' destinate allo scopo nell'ambito del Fondo sanitario nazionale.

  4. Il dipartimento per la prevenzione delle unita' sanitarie locali si avvale dei presidi multizonali di prevenzione o dell'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, ove istituita, con riferimento ai bacini di utenza piu' ampi di una singola unita' sanitaria locale.

  5. Sulla base dei programmi determinati dalle regioni, nell'esercizio delle loro funzioni di indirizzo e di coordinamento, il dipartimento per la prevenzione operante presso ciascuna unita' sanitaria locale e' preposto alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

  6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove una conferenza nazionale al fine di verificare i risultati raggiunti, di programmare gli interventi di cui al presente articolo e di determinare l'entita' delle risorse ad essi destinate.

Art 4.

(Sistema informativo).

  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto superiore di sanita' e' attivato un sistema informativo per la raccolta, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione rilevati dagli osservatori epidemiologici regionali, in collaborazione con le unita' sanitarie locali, per i seguenti obiettivi:

    1. la valutazione e l'elaborazione dei predetti dati;

    2. la valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione e di educazione sanitaria messe in atto;

    3. la redazione di piani mirati ai rischi piu' gravi e diffusi per prevenire i fenomeni e rimuovere le cause di nocivita';

    4. la stesura di una relazione annuale sul numero degli infortuni e sulle loro cause.

  2. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) trasmette al sistema informativo i dati raccolti nella gestione dell'assicurazione di cui all'articolo 7. Il comitato amministratore di cui all'articolo 10, comma 2, trasmette annualmente al Ministro della sanita' proposte in tema di informazione, formazione e assistenza ai fini della prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

  3. Per la fase di prima attuazione delle disposizioni del presente articolo e' stanziata la somma di lire 4 miliardi per il 1999. Il Ministro della sanita' ripartisce annualmente, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le predette risorse fra le amministrazioni centrali e le regioni.

Art 5.

(Attivita' di informazione e di educazione).

  1. Il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con uno o piu' decreti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e per le pari opportunita', le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza e per la predisposizione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione ai sensi della presente legge.

  2. Le regioni e le province autonome possono, sulla base delle linee guida definite ai sensi del comma 1, elaborare programmi informativi e formativi in relazione agli infortuni negli ambienti di civile abitazione. I predetti programmi sono rivolti prevalentemente ai giovani ed alle categorie a maggiore rischio, promuovono la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle soluzioni preventive e assicurano la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, con particolare riferimento alle organizzazioni dei consumatori e alle associazioni ambientaliste, femminili e familiari piu' rappresentative.

  3. Il Ministro della sanita' riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente capo nell'ambito della relazione sullo stato sanitario del Paese, fornendo altresi' elementi di valutazione dell'efficacia delle attivita' di formazione e di informazione ed allegando le proposte formulate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT