DECRETO-LEGGE 21 giugno 1961, n. 498 - Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari

Coming into Force22 Giugno 1961
Published date22 Giugno 1961
Enactment Date21 Giugno 1961
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1961/06/22/061U0498/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.152 del 22-06-1961
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di adottare provvedimenti intesi a disciplinare le situazioni che possono verificarsi a causa del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari dovuto ad eventi di carattere eccezionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia; Decreta:

Art 1.

Qualora gli Uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, i termini di prescrizione e di decadenza, nonche' quelli di adempimento di obbligazioni e di formalita' previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici stessi, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all'art. 3.

Art 1.

Qualora gli Uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, i termini di prescrizione e di decadenza, nonche' quelli di adempimento di obbligazioni e di formalita' previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici stessi, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all'art. 3. Fino alla stessa data e con lo stesso decreto sono altresi' prorogati i termini di cui sopra che vengono a scadere nel periodo compreso tra la data di cessazione del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari e quella di pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art 1.

Qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, i termini di prescrizione e di decadenza nonche' quelli di adempimento di obbligazioni e di formalita' previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui...

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