IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2 della legge 26 luglio 1988, n. 291, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, che delega il Governo ad emanare norme per provvedere alla revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti previste dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie;
Considerato che in data 14 ottobre 1988, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 291 del 1988, e' stato inviato lo schema del presente decreto legislativo ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1988;
Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; E M A N A
il seguente decreto: Art. 1.
Le minorazioni congenite od acquisite, di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, comprendono gli esiti permanenti delle infermita' fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente.
Ai fini della valutazione della riduzione della capacita' lavorativa, le infermita' devono essere accertate da apposite indagini cliniche, strumentali e di laboratorio, allo scopo di determinare la entita' delle conseguenze e delle complicanze anatomo-funzionali permanenti ed invalidanti in atto.
La dizione diagnostica deve essere espressa con chiarezza e precisione in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermita' che, per la loro particolare gravita', determinano la totale incapacita' lavorativa, o che, per la loro media o minore entita', determinano invece la riduzione di tale capacita'. L'accertamento diagnostico deve essere effettuato dalle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o da quelle della sanita' militare.
La determinazione della percentuale di riduzione della capacita' lavorativa deve basarsi:
sull'entita' della perdita anatomica o funzionale, totale o parziale, di organi od apparati;
sulla possibilita' o meno dell'applicazione di apparecchi protesici che garantiscano in modo totale o parziale il ripristino funzionale degli organi ed apparati lesi;
sull'importanza che riveste, in attivita' lavorative, l'organo o l'apparato sede del danno anatomico o funzionale.