LEGGE 28 giugno 2016, n. 130 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Coming into Force30 Luglio 2016
Enactment Date28 Giugno 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/07/15/16G00143/ORIGINAL
Published date15 Luglio 2016
Official Gazette PublicationGU n.164 del 15-07-2016
Articoli

La Camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

  1. I rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 27 giugno 2015.

Art 2.

Autonomia dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

  1. La Repubblica da' atto dell'autonomia dell'IBISG, liberamente organizzato secondo i propri ordinamenti e disciplinato dal proprio statuto.

  2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'IBISG, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

  3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'IBISG con la Soka Gakkai internazionale, con sede in Giappone - Tokyo.

Art 3.

Liberta' religiosa

  1. La Repubblica riconosce all'IBISG la piena liberta' di svolgere la sua missione religiosa, spirituale, educativa, culturale e umanitaria.

  2. E' garantita all'IBISG, agli organismi da esso rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena liberta' religiosa, di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Art 4.

Ministri di culto

  1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'IBISG a norma del proprio statuto e' assicurato il libero esercizio del loro ministero.

  2. La qualifica di ministri di culto e' certificata dall'IBISG che ne tiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.

  3. Ai ministri di culto e' riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.

  4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto, soggetti all'obbligo del servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.

  5. In caso di richiamo in servizio per esigenze di mobilitazione generale i ministri di culto, che abbiano prestato servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Art 5.

Assistenza spirituale

  1. Gli appartenenti all'IBISG hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto anche quando siano impegnati nel servizio militare, oppure siano ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.

  2. Gli interessati o i loro congiunti comunicano alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di culto richiesti. A tali ministri e' assicurata la liberta' di accesso alle strutture di cui al comma 1, affinche' possano garantire l'assistenza spirituale.

  3. Gli appartenenti all'IBISG, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto dell'Istituto. Ai ministri di culto e' assicurato l'accesso agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

  4. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3, apposito elenco dei ministri di culto e' tenuto dall'IBISG e trasmesso alle competenti amministrazioni.

  5. Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui al presente articolo sono a carico dell'IBISG.

  6. Gli appartenenti all'IBISG che prestano servizio militare possono ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attivita' religiose della Soka Gakkai nella sede dell'Istituto geograficamente piu' vicina.

  7. In caso di decesso in servizio di militari appartenenti all'IBISG, il comando militare competente adotta le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate nel rispetto della volonta' del defunto e della sua famiglia.

Art 6.

Insegnamento religioso nelle scuole

  1. La Repubblica, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni e da coloro cui compete la responsabilita' su di essi.

  2. L'IBISG fruisce delle possibilita' offerte dalla legislazione vigente per rispondere alle richieste provenienti dagli alunni e dalle loro famiglie in ordine alla conoscenza e allo studio della dottrina religiosa della Soka Gakkai.

  3. Gli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 sono comunque a carico dell'IBISG.

Art 7.

Liberta' di insegnamento

  1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'IBISG il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

  2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parita', e' assicurata piena liberta', nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Art 8.

Edifici di culto

  1. Gli edifici dell'IBISG aperti al culto pubblico non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Istituto.

  2. Salvo i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al comma 1, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio.

  3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione dell'IBISG, effettuate all'interno e all'ingresso degli edifici di culto di cui al comma 1 e delle loro pertinenze, nonche' le collette raccolte nei predetti luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione ne' ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualsiasi tributo.

  4. Le competenti autorita' dell'IBISG informano la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente dell'esistenza di edifici di culto dell'Istituto medesimo nel territorio provinciale, indicando gli spazi specificamente dedicati al culto ed eventuali variazioni che si determinino.

  5. L'autorita' civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dall'IBISG per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto dell'Istituto.

Art 9.

Trattamento delle salme e cimiteri

  1. Agli appartenenti all'IBISG e' assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformita' alle norme vigenti in materia.

  2. Possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.

  3. La dichiarazione individuale rilasciata all'IBISG dai suoi appartenenti di voler essere cremato e' equiparata alle dichiarazioni ritenute valide, dalle leggi vigenti, ai fini delle autorizzazioni alla cremazione.

Art 10.

Certificazione dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

  1. Per i fini di cui agli articoli 4, 5 e 8, l'IBISG rilascia apposita certificazione della qualificazione di ministro di culto.

Art 11.

Enti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

  1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2000, altri enti costituiti dall'IBISG possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell'interno, purche' abbiano la sede in Italia e perseguano fini di religione o di culto.

  2. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 12.

  3. Il riconoscimento della personalita' di un ente dell'IBISG e' concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera...

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