LEGGE 31 dicembre 2012, n. 245 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Coming into Force01 Febbraio 2013
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/01/17/13G00015/ORIGINAL
Enactment Date31 Dicembre 2012
Published date17 Gennaio 2013
Official Gazette PublicationGU n.14 del 17-01-2013
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana

  1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana (UBI) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.

Art 2.

Autonomia dell'UBI

  1. La Repubblica da' atto dell'autonomia dell'UBI liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.

  2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'UBI, si svolgono senza ingerenza statale.

  3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'UBI con le organizzazioni buddhiste che ne fanno parte.

Art 3.

Liberta' religiosa

  1. La Repubblica riconosce all'UBI e agli organismi da essa rappresentati la piena liberta' di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.

  2. E' garantita all'UBI, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Art 4.

Servizio militare

  1. La Repubblica, preso atto che l'UBI e' per motivi spirituali contraria all'uso delle armi, garantisce che, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.

  2. In caso di richiamo in servizio gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, che abbiano prestato servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Art 5.

Assistenza spirituale

  1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonche' da parte di assistenti spirituali, anche quando siano militari in servizio, oppure ricoverati in istituti ospedalieri o in case di cura o di riposo. Apposito elenco sara' tenuto dall'UBI e trasmesso alle competenti amministrazioni.

  2. Gli interessati e i loro congiunti dovranno fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire tali ministri di culto e gli assistenti spirituali richiesti. A essi e' assicurato l'accesso all'istituto ospedaliero, casa di cura o di riposo senza particolari autorizzazioni, affinche' possano garantire la richiesta assistenza spirituale.

  3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto buddhista. Ai ministri di culto, di cui l'UBI trasmettera' apposito elenco alle autorita' competenti, dovra' essere assicurato senza particolare autorizzazione l'accesso agli istituti penitenziari.

  4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dell'UBI.

  5. I militari in servizio appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI potranno ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attivita' religiose della comunita' appartenente alla propria tradizione e geograficamente piu' vicina.

Art 6.

Insegnamento religioso nelle scuole

  1. La Repubblica, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti i cittadini e cittadine, riconosce agli alunni e alle alunne delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni, dalle alunne o da coloro cui compete la potesta' su di essi.

  2. E' riconosciuto a persone designate dall'UBI il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle alunne, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici per contribuire allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attivita' si inserisce nell'ambito delle attivita' facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalita' concordate dall'UBI con le medesime istituzioni.

  3. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 2 sono posti a carico dell'UBI.

Art 7.

Scuole ed istituti di educazione

  1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'UBI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle suddette scuole avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Art 8.

Ministri di culto

  1. La qualifica di ministro di culto e' certificata dall'UBI, che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.

  2. Ai ministri di culto e' riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.

  3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero.

  4. In caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.

Art 9.

Trattamento delle salme e dei cimiteri

  1. Agli appartenenti all'UBI e' assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformita' alle norme vigenti in materia.

  2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.

Art 10.

Attivita' di religione o di culto

  1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

  1. attivita' di religione o di culto, quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi di Dharma, all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto;

  2. attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o comunque aventi scopo di lucro.

Art 11.

Riconoscimento degli enti

  1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'UBI, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 gennaio 1991, modificato con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 1993, dell'associazione Santacittarama, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 1995, dell'Istituto italiano Zen Soto Shobozan Fudenji, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 luglio 1999, della FPMT Italia - Fondazione per la preservazione della tradizione Mahayana, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1999, il riconoscimento della personalita' giuridica ad altri centri ed organismi, l'unificazione e l'estinzione di quelli esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, su domanda del legale rappresentante del centro o organismo.

Art 12.

Modalita' per il riconoscimento

  1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UBI, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione e beneficenza.

  2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalita' giuridica ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dall'UBI.

  3. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 10.

  4. Il riconoscimento...

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