LEGGE 31 dicembre 2012, n. 246 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Coming into Force01 Febbraio 2013
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/01/17/13G00017/ORIGINAL
Published date17 Gennaio 2013
Enactment Date31 Dicembre 2012
Official Gazette PublicationGU n.14 del 17-01-2013
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha

  1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (UII) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.

Art 2.

Autonomia dell'UII

  1. La Repubblica da' atto dell'autonomia dell'UII, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.

  2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto induista vedico, puranico e agamico, l'esercizio del culto, l'organizzazione della confessione e gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

Art 3.

Liberta' religiosa

  1. La Repubblica riconosce all'UII e agli organismi da essa rappresentati la piena liberta' di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.

  2. E' garantita all'UII, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

  3. E' riconosciuto all'UII e ai suoi appartenenti il diritto di professare la loro fede e praticare liberamente la loro religione in qualsiasi forma, individuale o associata, e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

Art 4.

Servizio militare

  1. La Repubblica, preso atto che l'UII e' per motivi spirituali contraria all'uso delle armi, garantisce che, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.

  2. In caso di richiamo in servizio gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Art 5.

Assistenza spirituale

  1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonche' da parte di assistenti spirituali, anche quando siano militari in servizio, oppure ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Apposito elenco sara' tenuto dall'UII e trasmesso alle competenti amministrazioni.

  2. Gli interessati e i loro congiunti devono fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di culto di cui al comma 1 e gli assistenti spirituali richiesti. A essi deve essere assicurato l'accesso alle strutture di cui al comma 1 senza particolari autorizzazioni, affinche' possano garantire la richiesta assistenza spirituale.

  3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto induista. Ai ministri di culto, di cui l'UII trasmette apposito elenco alle autorita' competenti, deve essere assicurato senza particolare autorizzazione l'accesso agli istituti penitenziari.

  4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dell'UII.

  5. I militari in servizio appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII possono ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attivita' religiose della comunita' appartenente alla propria tradizione e geograficamente piu' vicina.

Art 6.

Insegnamento religioso nelle scuole

  1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento e' impartito nel rispetto della liberta' di coscienza e della pari dignita' senza distinzione di religione. E' esclusa qualsiasi ingerenza sulla educazione religiosa degli alunni appartenenti alla confessione induista rappresentata dall'UII.

  2. La Repubblica riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potesta' su di essi.

  3. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 2, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalita' che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o pratiche religiose.

  4. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'UII il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attivita' si inserisce nell'ambito delle attivita' facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalita' concordate dall'UII con le medesime istituzioni.

  5. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 4 sono a carico dell'UII.

Art 7.

Scuole ed istituti di educazione

  1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'UII il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Art 8.

Ministri di culto

  1. La qualifica di ministro di culto, secondo la definizione dell'articolo 26 dello statuto, allegato al testo dell'intesa, e' certificata dall'UII che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.

  2. Ai ministri di culto e' riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.

  3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero.

  4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.

Art 9.

Matrimonio

  1. La Repubblica riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto dell'UII aventi la cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

  2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

  3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni ed avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne da' attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

  4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sara' svolta secondo l'ordinamento induista e a indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresi' attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.

  5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la...

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