LEGGE 4 luglio 2005, n. 123 - Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia

Coming into Force22 Luglio 2005
Enactment Date04 Luglio 2005
Published date07 Luglio 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/07/07/005G0143/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.156 del 07-07-2005
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Definizione)

  1. La malattia celiaca o celiachia e' una intolleranza permanente al glutine ed e' riconosciuta come malattia sociale.

  2. Il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, in conformita' con quanto disposto dal comma 1, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il decreto del Ministro della sanita' 20 dicembre 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 1962.

Art 2.

(Finalita)

  1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti, unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario nazionale, a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia.

  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse indicati nel Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia celiaca.

  3. Gli interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti ai seguenti obiettivi:

  1. effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca e della dermatite erpetiforme;

  2. migliorare le modalita' di cura dei cittadini celiaci;

  3. effettuare la diagnosi precoce e la prevenzione delle complicanze della malattia celiaca;

  4. agevolare l'inserimento dei celiaci nelle attivita' scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva;

  5. migliorare l'educazione sanitaria della popolazione sulla malattia celiaca;

  6. favorire l'educazione sanitaria del cittadino celiaco e della sua famiglia;

  7. provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario;

  8. predisporre gli opportuni strumenti di ricerca.

Art 3.

(Diagnosi precoce e prevenzione)

  1. Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze della malattia celiaca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventi di cui all'articolo 2, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento e sentito l'Istituto superiore di sanita', indicano...

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