LEGGE 4 agosto 1978, n. 440 - Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate

Coming into Force31 Agosto 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/08/16/078U0440/ORIGINAL
Published date16 Agosto 1978
Enactment Date04 Agosto 1978
Official Gazette PublicationGU n.227 del 16-08-1978
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Le regioni, ferme restando le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, provvedono ad emanare norme di attuazione secondo i principi e i criteri stabiliti dalla presente legge per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente.

Art 2.

Ai fini della presente legge si considerano incolte o abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno due annate agrarie.

Si considerano insufficientemente coltivate le terre le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell'ultimo triennio non abbiano raggiunto il 40 per cento di quelle ottenute, per le stesse colture, nel medesimo periodo in terreni della stessa zona censuaria, con le stesse caratteristiche catastali, tenendo conto delle vocazioni colturali della zona.

Nelle zone e nelle aziende dove esistono terreni serviti da impianti d'irrigazione, la comparazione ai fini di cui al secondo comma del presente articolo e' effettuata con le produzioni unitarie dei terreni irrigui.

Art 3.

Gli elementi di comparazione di cui al precedente articolo sono definiti a cura di commissioni provinciali composte:

dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante, che presiede;

da due rappresentanti dei proprietari non coltivatori;

da due rappresentanti dei proprietari coltivatori diretti;

da due rappresentanti della cooperazione agricola;

da due rappresentanti dei lavoratori agricoli;

da quattro rappresentanti dei comuni o delle comunita' montane su designazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani della regione interessata.

I componenti la commissione di cui al comma precedente sono nominati dal presidente della giunta regionale su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari nonche' per i rappresentanti della cooperazione agricola e dei lavoratori agricoli, da parte delle rispettive organizzazioni sindacali, professionali e cooperative a base nazionale maggiormente rappresentative tramite le loro organizzazioni provinciali.

Per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano, alla designazione di cui al comma precedente concorrono anche le organizzazioni sindacali su base provinciale.

Il presidente della giunta regionale provvede alla nomina, entro tre mesi dalla data della entrata in vigore della presente legge, delle commissioni provinciali.

La commissione dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere sostituiti su proposta delle rispettive organizzazioni.

Art 4.

Le regioni provvedono a determinare le singole zone del territorio di loro competenza che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge.

Entro un congruo termine fissato con la stessa delibera di determinazione delle zone di cui al precedente comma, non inferiore a novanta giorni...

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