LEGGE 5 agosto 1962, n. 1257 - Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Coming into Force25 Agosto 1962
Published date24 Agosto 1962
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1962/08/24/062U1257/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date05 Agosto 1962
Official Gazette PublicationGU n.213 del 24-08-1962
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Norme generali sul sistema elettorale

Il Consiglio regionale della Valle di Aosta e' eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto attribuito con scrutinio di lista e rappresentanza proporzionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista, ed ha facolta' di attribuire fino a tre preferenze nei limiti e con le modalita' stabilite dalla presente legge.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Rinvio alle norme per la elezione della Camera dei deputati

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, per le elezioni dei consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei Deputati.

Per l'applicazione del citato testo unico, le parole: "Camera dei Deputati", "Deputati", "Segreteria della Camera dei Deputati", si intendono sostituite rispettivamente con le seguenti: "Consiglio della Valle", "Consiglieri regionali", "Segreteria del Consiglio della Valle".

Art 2.

Rinvio alle norme per la elezione della Camera dei deputati

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, per le elezioni dei consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei Deputati e successive modificazioni.

Per l'applicazione del citato testo unico, le parole: "Camera dei Deputati", "Deputati", "Segreteria della Camera dei Deputati", si intendono sostituite rispettivamente con le seguenti: "Consiglio della Valle", "Consiglieri regionali", "Segreteria del Consiglio della Valle".

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 3.

Convocazione dei comizi elettorali

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Giunta regionale da pubblicarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Lo stesso decreto determina anche la data della prima riunione del Consiglio regionale da tenersi non oltre il trentesimo giorno dalle elezioni.

I sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto che deve essere affisso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

Art 3.

Convocazione dei comizi elettorali

((Il quinquennio di carica del consiglio regionale decorre dalla data della elezione.

I comizi elettorali sono convocati dal presidente della giunta regionale con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione non meno di trenta e non piu' di quarantacinque giorni prima della scadenza del consiglio regionale, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza.

Lo stesso decreto fissa la data della prima riunione del consiglio regionale, da tenersi non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti)).

I sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto che deve essere affisso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 4.

Diritto di voto

Sono ammessi a votare i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 5.

Eleggibilita' a consigliere regionale

Sono eleggibili a consigliere regionale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di eta' il giorno della elezione.

Art 5.

((Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle

liste elettorali di un comune della Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' entro il primo giorno dell'elezione)).

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 6.

Cause di ineleggibilita'

Non sono eleggibili:

  1. i deputati e i senatori;

    b)il capo e il vice capo della polizia;

  2. i capi di gabinetto dei Ministri;

  3. i funzionari di pubblica sicurezza, i magistrati, gli ufficiali generali superiori delle Forze armate delle Stato che esercitano le loro funzioni nella Regione

  4. coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da Enti, Istituti o Aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte alla sua vigilanza, nonche' gli amministratori di tali Enti e Istituti ed Aziende.

    Le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura.

Art 6.

Cause di ineleggibilita'

Non sono eleggibili:

  1. i deputati e i senatori;

    b)il capo e il vice capo della polizia;

  2. i capi di gabinetto dei Ministri;

  3. i funzionari di pubblica sicurezza, i magistrati, gli ufficiali generali superiori delle Forze armate delle Stato che esercitano le loro funzioni nella Regione;

  4. I dipendenti dell'amministrazione regionale, che occupano posti inclusi nelle tabelle dell'allegato c) della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, e i funzionari della carriera direttiva o assimilata degli enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti alla vigilanza della regione, nonche' gli amministratori di tali enti, istituti o aziende (esclusi comuni e comunita' montane).

    Le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura.

    Coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla amministrazione regionale, da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua vigilanza, non compresi nelle categorie di ineleggibili, in caso di elezione sono collocati in aspettativa per mandato consiliare per tutta la durata della carica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni.

Art 7.

Altre cause di ineleggibilita'

Sono altresi' ineleggibili:

  1. coloro che hanno il maneggio del denaro della legione e non ne hanno reso ancora il conto;

  2. coloro che hanno lite pendente con la Regione o che, avendo con essa un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora, salvo che non si tratti di fatto connesso con l'esercizio del mandato;

  3. coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 10 del testo unico della legge per l'elezione della Camera, dei Deputati, intendendosi riferiti alla Regione anziche' allo Stato, i motivi di ineleggibilita' indicati nell'articolo 10 predetto;

  4. i funzionari che devono invigilare sulla Amministrazione della Regione e gli impiegati dei loro uffici;

  5. gli amministratori della Regione e degli Istituti posti sotto vigilanza, responsabili tanto in linea amministrativa che civile.

Art 8.

Cause di incompatibilita'

La funzione di consigliere regionale e' incompatibile con quella di sindaco e consigliere dei Comuni della Regione. L'eletto nel Consiglio regionale che sia sindaco o consigliere di un Comune della Regione deve dichiarare alla. Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale carica prescelga. Mancando l'opzione si intende prescelta la carica di consigliere regionale e l'eletto decade dalle altre funzioni. In caso di rinuncia il seggio vacante e' attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art 8.

Cause di incompatibilita'

La funzione di consigliere regionale e' incompatibile con quella di sindaco, assessore, consigliere comunale e amministratore di comunita' montana della regione. L'eletto nel Consiglio regionale che sia sindaco o consigliere di un Comune della Regione deve dichiarare alla. Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale carica prescelga. Mancando l'opzione si intende prescelta la carica di consigliere regionale e l'eletto decade dalle altre funzioni. In caso di rinuncia il seggio vacante e' attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art 9.

Presentazione delle liste

Le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria del Tribunale di Aosta entro le ore 20 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione.

Le liste, comprendenti ciascuna un numero di candidati non inferiore a 10 e non superiore a 35, devono essere presentate da non meno di 109 e non piu' di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della, Regione.

Non si applicano le disposizioni del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, relative al deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno. Il modello del contrassegno di lista deve

essere depositato, in triplice esemplare, con la lista dei

candidati. L'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale di Aosta, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati di cui uno presiede, nominati dal presidente del tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

L'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'esame dei contrassegni di lista in base...

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