REGIO DECRETO 22 aprile 1940, n. 531 - Norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1966, circa la disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione

Coming into Force27 Giugno 1940
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1940/06/12/040U0531/CONSOLIDATED/19940613
Enactment Date22 Aprile 1940
Published date12 Giugno 1940
Official Gazette PublicationGU n.136 del 12-06-1940
Articoli
Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1966, che detta norme sulla disciplina delle Societa' fiduciarie e di revisione;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'opportunita' di emanare il regolamento per l'esecuzione della legge predetta;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1.

Per ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, le Societa' fiduciarie e di revisione dovranno presentare apposita istanza al Ministero delle corporazioni.

Alla predetta domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

  1. copia dell'atto costitutivo;

  2. copia dello statuto;

  3. copia dell'ultimo bilancio regolarmente approvato;

  4. dimostrazione specifica degli scopi che la Societa' si propone e dei mezzi predisposti per raggiungerli con particolare riguardo alla sua organizzazione interna;

  5. relazione analitica dell'attivita' svolta dalla Societa' a partire dalla sua costituzione;

  6. per gli amministratori, certificato di cittadinanza italiana e certificato di iscrizione negli albi professionali, ai sensi dell'art. 4 della legge;

  7. per il personale della Societa', dimostrazione del possesso del titolo di studio idoneo alla iscrizione in uno degli albi professionali ammessi dalla legge, nonche' i requisiti di cittadinanza e moralita' richiesti per la iscrizione negli albi stessi.

Art 2.

Quando la Societa' si e' costituita sotto la forma di Societa' anonima la domanda di cui al precedente articolo dovra' inoltre essere corredata da documenti atti a provare:

1) che il capitale sociale, interamente versato, raggiunga l'ammontare previsto dall'art. 3 della legge ed e' investito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato nella misura stabilita in detto articolo;

2) che i titoli predetti sono stati costituiti in deposito vincolato nella forma di cui all'articolo stesso;

3) che tutti i componenti del Collegio sindacale sono iscritti negli albi professionali e almeno due negli albi degli esercenti in materia di economia e commercio o in quello dei ragionieri o nel ruolo dei...

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