VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1966, che detta norme sulla disciplina delle Societa' fiduciarie e di revisione;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'opportunita' di emanare il regolamento per l'esecuzione della legge predetta;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1.
Per ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, le Societa' fiduciarie e di revisione dovranno presentare apposita istanza al Ministero delle corporazioni.
Alla predetta domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
copia dell'atto costitutivo;
copia dello statuto;
copia dell'ultimo bilancio regolarmente approvato;
dimostrazione specifica degli scopi che la Societa' si propone e dei mezzi predisposti per raggiungerli con particolare riguardo alla sua organizzazione interna;
relazione analitica dell'attivita' svolta dalla Societa' a partire dalla sua costituzione;
per gli amministratori, certificato di cittadinanza italiana e certificato di iscrizione negli albi professionali, ai sensi dell'art. 4 della legge;
per il personale della Societa', dimostrazione del possesso del titolo di studio idoneo alla iscrizione in uno degli albi professionali ammessi dalla legge, nonche' i requisiti di cittadinanza e moralita' richiesti per la iscrizione negli albi stessi.