LEGGE 2 maggio 1969, n. 302 - Norme per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri

Coming into Force08 Luglio 1969
Enactment Date02 Maggio 1969
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1969/06/23/069U0302/CONSOLIDATED/19880322
Published date23 Giugno 1969
Official Gazette PublicationGU n.156 del 23-06-1969
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

A partire dal 1 maggio 1969, ed in attesa che l'assistenza di malattia ai familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani occupati in Svizzera sia definita mediante apposito accordo tra il Governo italiano e il Governo svizzero, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano provvedono all'assistenza di malattia nei confronti dei familiari residenti in Italia dei lavoratori occupati in Svizzera, nonche' dei lavoratori frontalieri ivi occupati e dei loro familiari residenti in Italia, ai quali non spetti l'assistenza stessa per altro titolo in virtu' di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

Art 2.

L'assistenza di malattia e' limitata alle prestazioni sanitarie previste dalle norme che regolano l'assicurazione contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alle quali si fa riferimento anche per la determinazione dei familiari aventi diritto.

Il diritto all'assistenza di malattia a favore dei beneficiari indicati nell'articolo precedente sorge al momento della presentazione della domanda di assicurazione, sussiste per tutto il periodo della occupazione in Svizzera del lavoratore e permane fino al compimento del periodo massimo di assistenza di 180 giorni continuativi e complessivi nell'anno per i familiari e per il lavoratore frontaliero quando si trovi in Italia.

Art 3.

La domanda di assicurazione deve essere presentata dai lavoratori interessati alla sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie nella cui circoscrizione risiedono i beneficiari dell'assistenza, o alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, nel caso che i beneficiari risiedano in tali province, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dall'inizio dell'occupazione.

Essa deve essere corredata dallo stato di famiglia del lavoratore e da una dichiarazione del datore di lavoro presso il quale il lavoratore medesimo e' occupato o, in mancanza di questa, da un certificato dell'autorita' consolare italiana competente, o documento equipollente...

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