DECRETO-LEGGE 24 luglio 1973, n. 428 - Norme per l'adeguamento dei servizi del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Comitato interministeriale dei prezzi e dei comitati provinciali dei prezzi

Coming into Force24 Luglio 1973
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Published date24 Luglio 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/07/24/073U0428/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date24 Luglio 1973
Official Gazette PublicationGU n.189 del 24-07-1973 - Suppl. Ordinario
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di dettare norme per l'adeguamento dei servizi del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Comitato interministeriale dei prezzi e dei comitati provinciali dei prezzi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica e del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art 1.

Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonche' gli enti pubblici, su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, collocano in posizione di comando presso la segreteria generale del Comitato interministeriale dei prezzi o presso i comitati provinciali dei prezzi il personale occorrente all'applicazione dei decreti in pari data concernenti la disciplina dei prezzi.

Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione di provenienza.

Art 2.

E' autorizzata, inoltre, la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1973 per sopperire alle particolari esigenze dei servizi del Comitato interministeriale dei prezzi connesse con il controllo generale dei prezzi, quali le spese per il personale assunto ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, le spese per missioni, per fitto di locali e quelle di funzionamento.

All'onere derivante dalla applicazione del precedente comma, si fa fronte, per l'anno finanziario 1973, con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancia.

Art 3.

Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica puo' assumere, previo conforme parere del consiglio tecnico scientifico istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, persone altamente specializzate nei problemi attinenti alla programmazione economica e alla politica dei prezzi.

L'assunzione e' effettuata con contratti di diritto privato, per incarichi speciali, che disciplineranno le...

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