LEGGE 4 marzo 1958, n. 191 - Norme per la formazione del bilancio d'esercizio delle societa', aziende, enti di produzione o distribuzione della energia elettrica

Coming into Force10 Aprile 1958
Enactment Date04 Marzo 1958
Published date26 Marzo 1958
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/03/26/058U0191/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.74 del 26-03-1958
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

A partire dall'esercizio 1 gennaio 31 dicembre 1959, le societa' commerciali tenute alla pubblicazione del bilancio di esercizio, le aziende di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, gli altri enti pubblici, che abbiano per oggetto la produzione o la distribuzione di energia elettrica, debbono redigere il bilancio di esercizio in conformita' ai modelli di stato patrimoniale e di conto economico o conto dei profitti e delle perdite allegati alla presente, legge.

Le societa', aziende, enti predetti, quando esercitano altre attivita' produttive e quando da queste attivita' abbiano conseguito nell'esercizio ricavi complessivamente superiori al doppio di quelli conseguiti dalla vendita di energia elettrica, hanno facolta' di soddisfare all'obbligo di cui al comma precedente allegando al proprio bilancio d'esercizio i prospetti dimostrativi dei valori di bilancio attinenti la gestione esplicata nella produzione o distribuzione di energia elettrica, utilizzando a tal fine gli stessi modelli di cui al comma precedente.

Le societa', aziende, enti predetti, il cui esercizio amministrativo abbia decorrenza diversa dall'anno solare, sono tenuti ad introdurre nei propri statuti o regolamenti le opportune modificazioni affinche' dall'esercizio 1959 tale decorrenza coincida con l'anno solare.

Art 2.

Le societa', aziende, enti di cui all'art. 1 sono tenuti ad ordinare e coordinare la propria contabilita' sistematica e le altre opportune rilevazioni aziendali in guisa da consentire ai competenti organi un facile controllo della corretta rilevazione, classificazione e sintesi dei valori esposti nei modelli indicati nell'art. 1.

Le societa', aziende, enti predetti debbono trasmettere, entro trenta giorni dall'approvazione, copia del proprio bilancio d'esercizio ai Ministero dell'industria e del commercio.

Art 3.

Il Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Ministero che esercita la vigilanza sulle aziende e sugli enti di cui al primo comma dell'art. 1, o sentita la competente regione per gli enti di carattere regionale puo' disporre accertamenti anche mediante ispezioni di propri...

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