DECRETO-LEGGE 21 marzo 1978, n. 59 - Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati

Coming into Force23 Marzo 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/03/22/078U0059/CONSOLIDATED/20110513
Published date22 Marzo 1978
Enactment Date21 Marzo 1978
Official Gazette PublicationGU n.80 del 22-03-1978
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni; Decreta:

Art 1.

Dopo l'art. 419 del codice penale e' inserito il seguente:

"Art. 419-bis - (Attentato a impianti di pubblica utilita). - Chiunque compie atti diretti a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilita' o di ricerca o di elaborazione di dati, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione dell'impianto o l'interruzione del suo funzionamento, la pena e' della reclusione da tre a otto anni".

Art 1.

Dopo l'art. 419 del codice penale e' inserito il seguente:

"Art. 420 - (Attentato a impianti di pubblica utilita). - Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilita' o di ricerca o di elaborazione di dati, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o l'interruzione del suo funzionamento, la pena e' della reclusione da tre a otto anni".

Art 2.

L'art. 630 del codice penale e' sostituito dal seguente:

"Art. 630 - (Sequestro di persona a scopo di estorsione, di terrorismo o di eversione). - Chiunque, allo scopo di conseguire, per se o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, ovvero per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona e' punito con la reclusione di anni trenta.

Se dal sequestro deriva la morte della persona sequestrata si applica la pena dell'ergastolo.

Nel caso di sequestro a scopo esclusivo di estorsione, se la persona sequestrata e' liberata senza che sia stato conseguito il prezzo della liberazione, la pena prevista nel primo comma e' diminuita. Se taluno dei concorrenti, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la liberta' senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605.

Nel caso di sequestro per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, se taluno dei concorrenti, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la liberta', si applica la reclusione da due a otto anni.

Nei casi previsti dalla seconda parte del terzo comma e dal quarto comma, se il soggetto passivo muore, dopo la liberazione, in conseguenza del sequestro, si applica, rispettivamente, la reclusione da sei a dodici anni e da otto a quindici anni".

Art 2.

((Dopo l'articolo 289 del codice penale e' inserito il seguente:

"ART. 289-bis - (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione). - Chiunque, per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la liberta' e' punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena e' della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma". L'articolo 630 del codice penale e' sostituito dal seguente:

"ART. 630 - (Sequestro di persona a scopo di estorsione). -- Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se' o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Quando la persona sequestrata e' liberata senza che sia stato conseguito il prezzo della liberazione, la pena prevista nel primo comma e' diminuita. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la liberta', senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605.

Nel caso previsto dalla seconda parte del comma precedente se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena e' della reclusione da sei a quindici anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma")).

Art 3.

Dopo l'art. 648 del codice penale e' aggiunto il seguente:

"Art. 648-bis - (Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire un milione a venti milioni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente".

Art 4.

Dopo l'art. 165 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 165-bis - (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte dell'autorita' giudiziaria). - Il giudice istruttore, il pretore e il pubblico ministero, per i soli procedimenti in corso di...

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