Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 agosto 2004 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la

19 febbraio 2004, n. 40, concernente norme in materia di procreazione medicalmente assistita e, in particolare, l'art. 17, comma 3; Visto il

del Ministro della salute in data 21 luglio 2004, concernente l'adozione delle linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di cui all'art. 7 della legge 19 febbraio 2004, n. 40; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Sentito l'Istituto superiore di sanita' in ordine alle modalita' ed i termini di conservazione degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita; Considerata la necessita' di attivare studi e ricerche sulle tecniche di crioconservazione; Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai fini della promozione di interventi previsti dall'art. 2, comma 1, della citata legge n. 40 del 2004;

Decreta

Art. 1.

  1. Ai fini dell'art. 17, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n.

    40, concernente norme in materia di procreazione medicalmente assistita, con il presente decreto si individuano due diverse tipologie di embrioni crioconservati

    embrioni che sono in attesa di un futuro impianto; embrioni per i quali sia stato accertato lo stato di abbandono.

  2. Lo stato di abbandono di un embrione e' accertato al verificarsi di una delle seguenti condizioni

    1. il centro che effettua tecniche di procreazione medicalmente assistita acquisisce la rinuncia scritta al futuro impianto degli embrioni crioconservati da parte della coppia di genitori o della singola donna (nel caso di embrioni prodotti prima della normativa attuale con seme di donatore e in assenza di partner maschile); b) il centro che effettua tecniche di procreazione medicalmente assistita documenta i ripetuti tentativi eseguiti, per almeno un anno, di ricontattare la coppia o la donna che ha disposto la crioconservazione degli embrioni; solo nel caso di reale, documentata impossibilita' a rintracciare la coppia, l'embrione potra' essere definito come abbandonato.

    Art. 2.

  3. Gli embrioni che sono in attesa di un futuro impianto sono crioconservati presso gli stessi centri dove le tecniche sono state effettuate.

  4. Gli embrioni definiti in stato di abbandono sono, invece...

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