LEGGE 1 marzo 1975, n. 47 - Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi

Coming into Force15 Marzo 1975
End of Effective Date30 Novembre 2000
Enactment Date01 Marzo 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/03/14/075U0047/CONSOLIDATED/20001130
Published date14 Marzo 1975
Official Gazette PublicationGU n.72 del 14-03-1975
Titolo I FINALITA', PROGRAMMAZIONE E MEZZI DI PREVENZIONE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Ai fini della difesa e della conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi, sono predisposti, nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, piani regionali ed interregionali, articolati per province o per aree territoriali omogenee.

I piani elaborati dagli organi competenti delle regioni avvalendosi del personale tecnico del Corpo forestale dello Stato e di intesa con il Corpo dei vigili del fuoco, sentite le comunita' montane, sono coordinati ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

In caso di mancata predisposizione e presentazione del piano, entro il predetto termine, il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a provvedervi.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 353

Art 2.

I piani, sottoposti a revisione periodica, con le procedure di cui al secondo comma del precedente articolo 1, contengono elementi sugli indici di pericolosita' degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio, indicano la consistenza e la localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi, stabiliscono tempi, modi, luoghi e strumenti necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione ed intervento, dettano norme per la rilevazione dei sinistri, prevedono un piano organico di ricostituzione forestale.

Le norme della presente legge e le relative sanzioni si applicano a tutti i terreni boscati, anche se non sottoposti al vincolo idrogeologico di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, purche' compresi nei piani di cui al precedente articolo 1.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 353

Art 3.

Si considerano opere e mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi:

  1. la graduale sostituzione nelle aree a clima caldo arido, sia nel caso di boschi distrutti da incendi, sia in quelli minacciati, con essenze meno combustibili di quelle precedentemente impiegate nei rimboschimenti;

  2. l'autorizzazione, secondo le indicazioni dei piani, della immissione di bestiame bovino, ovino e suino nei boschi, al fine di utilizzarne le risorse foraggere e di conseguire la spontanea ripulitura dei boschi;

  3. le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscale;

  4. i viali frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l'impiego di prodotti chimici;

  5. i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonche' pompe, motori e impianti di sollevamento d'acqua di qualsiasi tipo;

  6. le torri ed altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;

  7. gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione, fissi e mobili;

  8. i mezzi di trasporto necessari;

  9. i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;

  10. la formazione e l'addestramento nei singoli comuni, indicati nei piani, di squadre volontarie di pronto intervento ivi compresi i vigili volontari del fuoco, le cui prestazioni in occasione di incendi boschivi saranno compensate secondo quanto disposto nel penultimo comma dell'articolo 7 della presente legge;

  11. ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo.

Le opere ed i mezzi di cui sopra, se contemplati nei piani di cui all'articolo 1, sono a totale carico dello Stato.

Per le opere di prevenzione e per le attrezzature di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), h) ed m) qualora non siano contemplate nei piani, e' concesso un contributo fino al 75 per cento della spesa.

I contributi di cui al precedente comma sono erogati dalle regioni.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 353

Art 4.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la collaborazione delle regioni interessate e dell'istituto geografico militare, provvede entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge alla pubblicazione della carta forestale d'Italia in scala 1:50.000, da servire di base per la compilazione di carte tematiche a carattere scientifico e pratico.

Il contenuto e le indicazioni delle carte tematiche a carattere scientifico sono stabiliti con proprio decreto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste cura l'aggiornamento periodico della cartografia di cui al presente articolo.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 353

Art 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per mezzo del Corpo forestale dello Stato, costituisce il Servizio antincendi boschivo, articolato in uno o piu' centri operativi mediante gruppi meccanizzati di alta specializzazione e di pronto impiego.

Per le attrezzature speciali e gli aeromobili, di cui all'articolo 3, lettera i), il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' ricorrere al noleggio, all'affitto o a particolari convenzioni con imprese pubbliche o private.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 353

Art 6.

E' istituito, nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un ufficio per lo studio e la difesa dei boschi dagli incendi. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in collaborazione con i Ministeri interessati e con le regioni provvede all'elaborazione ed attuazione di un piano nazionale per l'educazione civica e la propaganda per la prevenzione degli incendi boschivi e per la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 353

Titolo II DIFESA E RICOSTITUZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO
Art 7.

In esecuzione dei piani elaborati ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge, l'avvistamento, lo spegnimento e la circoscrizione degli incendi boschivi sono, in prima istanza, compito delle autorita' locali competenti e precisamente delle stazioni forestali, delle stazioni dei carabinieri e dei comuni.

Esse sono congiuntamente tenute:

  1. a dare immediata comunicazione dell'incendio e del suo andamento, oltre che al prefetto, all'organo forestale competente;

  2. alla immediata mobilitazione delle apposite squadre di volontari previamente organizzate, come indicato alla lettera l) dell'articolo 3;

  3. alla razionale utilizzazione delle opere...

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