DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 342 - Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attivita' elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica

Coming into Force11 Maggio 1965
End of Effective Date21 Dicembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/04/26/065U0342/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date18 Marzo 1965
Published date26 Aprile 1965
Official Gazette PublicationGU n.104 del 26-04-1965
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione ed al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e di norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, sulla organizzazione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, contenente norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attivita' elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio, per il tesoro, per le finanze, per i lavori pubblici, per le partecipazioni statali e per la agricoltura e le foreste; Decreta: Art. 1.

L'organizzazione centrale dell'Ente Nazionale per la Energia Elettrica e' articolata in servizi l'Ente e' territorialmente organizzato in Compartimenti, suddivisi eventualmente in distretti, esercizi distrettuali e zone.

Gli organi centrali e territoriali dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e le rispettive competenze sono stabilite dallo statuto dell'Ente.

Art 2.

Gli atti relativi al trasferimento delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, sono ad ogni effetto validi ed efficaci allorche' siano compiuti nei confronti dei legali rappresentanti delle imprese stesse risultanti tali in base alle comunicazioni previste dall'art. 12, settimo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e dal decreto ministeriale 16 dicembre 1962, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 19 dicembre 1962.

Art 3.

Con decreti del Ministro per l'industria ed il commercio sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica delle imprese non soggette a trasferimento ai sensi delle lettere a) e b) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, a meno che non si tratti di imprese non soggette a trasferimento ai sensi del n. 8 dello stesso articolo e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1961, n. 452.

I decreti di cui al comma precedente debbono essere emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese, per le quali, alla data stessa, sia gia' stato emanato l'atto di riconoscimento previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, e per le altre nel termine di giorni 120 dal riconoscimento stesso.

Per i trasfermenti di cui al presente articolo l'indennizzo e' determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138, ed e' corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei riguardi degli impianti necessari per il trasporto dell'energia elettrica nell'ambito dei consorzi e della consociazioni di imprese di cui alla lettera a) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art 4.

Il trasferimento di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, e' disposto anche per le imprese non gestite da enti cooperativi a carattere mutualistico, che successivamente alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1964, n. 452, per due anni consecutivi abbiano distribuito energia acquistata da terzi, salvo che l'acquisto sia dovuto a motivi occasionali e non ricorrenti.

Art 5.

A decorrere dal 1 gennaio 1963, i risultati di gestione delle imprese di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, trasferite ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono di pertinenza dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Per le imprese di cui al n. 4 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il risultato di gestione per il periodo dal 1 gennaio 1963 alla data di trasferimento delle imprese e' dedotto dall'indennizzo da corrispondere alle imprese stesse. In mancanza di scritture contabili regolarmente tenute che consentano di rilevarlo, il risultato di gestione e' calcolato in misura pari al 5,50% annuo del valore di stima determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art 6.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, si applicano alle imprese il cui trasferimento sia comunque disposto dopo il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

I risultati di gestione delle imprese suddette sono di pertinenza dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica a decorrere dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento.

Art 7.

Alle riunioni del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, allorquando si trattano argomenti che interessano direttamente le Regioni a Statuto speciale, sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rispettivi Presidenti.

Art 8.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, e' sostituito dal seguente:

Le imprese esercenti le attivita' di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non trasferite all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, debbono comunicare annualmente, con riferimento a ciascun semestre, al Ministero dell'industria e del commercio, secondo la modalita' da esso stabilite, i dati relativi all'energia prodotta, a quella distribuita e a quella eventualmente utilizzata per i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicati dalle imprese stesse o da imprese Con esso consorziate o consociate almeno dal 31 dicembre 1961.

La comunicazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla scadenza dell'anno con lettera raccomandata diretta al Ministero dell'industria e del commercio.

Art 9.

Le domande di concessione per derivazioni idroelettriche presentate dall'Ente Nazionale...

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