LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1 - Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale

Coming into Force29 Marzo 1953
Published date14 Marzo 1953
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1953/03/14/053C0001/CONSOLIDATED/19890117
Enactment Date11 Marzo 1953
Official Gazette PublicationGU n.62 del 14-03-1953
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge costituzionale:

Art 1.

La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ed alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali.

Art 2.

Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso.

Le modalita' di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che disciplinera' lo svolgimento del referendum popolare.

Art 3.

La Corte costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1967, N. 2

Art 4.

I giudici della Corte restano in carica dodici anni.

I giudici che sono nominati alla scadenza dei dodici anni dalla prima formazione della Corte si rinnovano, decorsi nove anni, mediante sorteggio di due giudici tra quelli nominati dal Presidente della Repubblica, di due tra quelli nominati dal Parlamento e di due tra quelli nominati dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.

Il sorteggio dei giudici e' fatta dalla Corte tre mesi prima della scadenza del predetto termine di nove anni.

Decorsi gli altri tre anni, si rinnovano i giudici che non sono stati rinnovati.

Successivamente si rinnovano ogni nove anni i giudici rimasti in carica dodici anni.

In caso di vacanza dovuta alla scadenza del termine di dodici anni o ad altra causa la sostituzione avviene entro un mese dalla vacanza stessa.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1967, N. 2

Art 5.

I giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili, ne' possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art 6.

I giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile che non puo' essere inferiore a quella del piu' alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed e' determinata con legge.

Art 7.

I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio a norma dell'art. 2...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT