LEGGE 12 agosto 1993, n. 301 - Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea

Coming into Force01 Settembre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/08/17/093G0384/CONSOLIDATED/19990415
Enactment Date12 Agosto 1993
Published date17 Agosto 1993
Official Gazette PublicationGU n.192 del 17-08-1993
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

A s s e n s o

  1. La donazione delle cornee e' gratuita. E' consentito il prelievo delle cornee da cadavere quando si sia ottenuto l'assenso del coniuge non legalmente separato o, in mancanza, dei figli se di eta' non inferiore a 18 anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori, salvo che il soggetto deceduto non abbia in vita manifestato per iscritto il rifiuto alla donazione.

  2. Per gli interdetti e per i minorenni l'assenso e' espresso dai rispettivi rappresentanti legali.

Art 1.

A s s e n s o

  1. La donazione delle cornee e' gratuita. E' consentito il prelievo delle cornee da cadavere quando si sia ottenuto l'assenso del coniuge non legalmente separato o, in mancanza, dei figli se di eta' non inferiore a 18 anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori, salvo che il soggetto deceduto non abbia in vita manifestato per iscritto il rifiuto alla donazione.

  2. Per gli interdetti e per i minorenni l'assenso e' espresso dai rispettivi rappresentanti legali. 1

Art 2.

Accertamento della morte mediante mezzi strumentali

  1. Il prelievo di cui all'articolo 1 puo' essere effettuato previo accertamento della morte per arresto cardiaco irreversibile.

  2. La morte per arresto cardiaco irreversibile e' accertata, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonche' a domicilio, mediante rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi.

  3. Il medico che dichiara la morte e' tenuto a darne immediata comunicazione al piu' vicino centro di riferimento per gli innesti corneali di cui all'articolo 4.

Art 3.

Disposizioni particolari per i prelievi e gli innesti di cornea

  1. Le operazioni di prelievo della cornea sono effettuate, nel rispetto della salma, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonche' a...

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