DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1970, n. 7 - Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli

Coming into Force03 Febbraio 1970
Enactment Date03 Febbraio 1970
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1970/02/03/070U0007/CONSOLIDATED/20110706
Published date03 Febbraio 1970
Official Gazette PublicationGU n.29 del 03-02-1970
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di riordinare gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli costituenti titolo per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, in connessione con le norme sul collocamento dei lavoratori medesimi, nonche' di prorogare per un breve periodo transitorio la validita' degli elenchi esistenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art 1.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto si considerano lavoratori agricoli:

1) i lavoratori da impiegare alle dipendenze della impresa agricola, anche se esercitata in forma cooperativa o consortile;

2) i lavoratori da impiegare in attivita' di raccolta di prodotti agricoli alle dipendenze di impresa non agricola, fermo restando il piu' favorevole inquadramento di cui essi godano ai fini salariali, previdenziali ed assistenziali.

Art 1.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto si considerano lavoratori agricoli:

1) i lavoratori da impiegare alle dipendenze della impresa agricola, anche se esercitata in forma cooperativa o consortile;

2) i lavoratori da impiegare in attivita' di raccolta di prodotti agricoli alle dipendenze di impresa non agricola, fermo restando il piu' favorevole inquadramento di cui essi godano ai fini normativi, salariali, previdenziali ed assistenziali.

Art 1.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto si considerano lavoratori agricoli:

1) i lavoratori da impiegare alle dipendenze della impresa agricola, anche se esercitata in forma cooperativa o consortile;

2) i lavoratori da impiegare in attivita' di raccolta di prodotti agricoli alle dipendenze di impresa non agricola, fermo restando il piu' favorevole inquadramento di cui essi godano ai fini normativi, salariali, previdenziali ed assistenziali. 9

Art 2.

In ogni regione, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e' istituita la commissione regionale per la manodopera agricola composta dal direttore dell'ufficio, in qualita' di presidente, dal vice direttore dell'ufficio stesso, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante dell'ente di sviluppo o degli enti di sviluppo operanti nella regione designato dal Ministero della agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del comitato regionale per la programmazione economica, da undici rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti, designati, su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nella richiesta, tiene conto del grado di rappresentativita' delle organizzazioni e provvede con la procedura prevista dal comma quarto dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. In caso di assenza o di impedimento del direttore dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione la commissione e' presieduta dal vice direttore dell'ufficio stesso.

La commissione e' nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parita' prevale il voto del presidente.

La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta motivata di almeno la meta' dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Art 2.

In ogni regione, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e' istituita la commissione regionale per la manodopera agricola composta dal direttore dell'ufficio, in qualita' di presidente, dal vice direttore dell'ufficio stesso, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante dell'ente di sviluppo o degli enti di sviluppo operanti nella regione designato dal Ministero della agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Consiglio regionale ove costituito o del comitato regionale per la programmazione economica, da undici rappresentanti dei lavoratori, da cinque rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno due dei coltivatori diretti , designati, su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nella richiesta, tiene conto del grado di rappresentativita' delle organizzazioni e provvede con la procedura prevista dal comma quarto dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. In caso di assenza o di impedimento del direttore dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione la commissione e' presieduta dal vice direttore dell'ufficio stesso.

La commissione e' nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parita' prevale il voto del presidente.

La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta motivata di almeno la meta' dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N.297

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N.297 9

Art 3.

La commissione regionale per la manodopera agricola ha il compito:

1) di formulare annualmente la previsione del fabbisogno regionale di manodopera agricola, nonche' le conseguenti proposte in materia di formazione professionale e di mobilita' geografica dei lavoratori;

2) di impartire, in conformita' alla legge e alle norme regolamentari, le disposizioni che si rendano necessarie in materia di avviamento e di accertamento dei lavoratori agricoli, per effetto delle particolari condizioni dell'agricoltura nella regione;

3) di impartire direttive ai fini della compensazione territoriale della manodopera agricola nell'ambito regionale, in relazione ai fabbisogni previsti od accertati nelle singole localita';

4) di riferire periodicamente al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla attuazione delle norme legislative e regolamentari nonche' delle singole direttive in materia di collocamento dei lavoratori agricoli, da parte delle sezioni di collocamento di cui al n. 2 dell'art. 11 della legge 22 luglio 1961, n. 628, operanti nella regione;

5) di formulare proposte alla commissione centrale, di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nelle materie di competenza;

6) di esprimere parere su questioni poste dagli uffici del lavoro e della massima occupazione e dagli ispettorati del lavoro.

Ai fini del coordinamento con la programmazione economica regionale, il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e' componente del Comitato regionale per la programmazione economica.

Art 3.

La commissione regionale per la manodopera agricola ha il compito:

1) di formulare annualmente la previsione del fabbisogno regionale di manodopera agricola, nonche' le conseguenti proposte in materia di formazione professionale e di mobilita' geografica dei lavoratori;

2) di impartire, in conformita' alla legge e alle norme regolamentari, le disposizioni che si rendano necessarie in materia di avviamento e di accertamento dei lavoratori agricoli, per effetto delle particolari condizioni dell'agricoltura nella regione;

3) di impartire direttive ai fini della compensazione territoriale della manodopera agricola nell'ambito regionale, in relazione ai fabbisogni previsti od accertati nelle singole localita' e di esprimere pareri e di formulare proposte in merito all'assistenza a favore, della manodopera migrante;

4) di riferire periodicamente al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla attuazione delle norme legislative e regolamentari nonche' delle singole direttive in materia di collocamento dei lavoratori agricoli, da parte delle Sezioni dell'ufficio del lavoro di cui al n. 2 dell'art. 11 della legge 22 luglio 1961, n. 628, operanti nella regione;

5) di formulare proposte alla commissione centrale, di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nelle materie di competenza;

6) di esprimere parere su questioni poste dagli uffici del lavoro e della massima occupazione e dagli ispettorati del lavoro.

((7) di determinare...

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