DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. 851 - Norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato

Coming into Force15 Ottobre 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/09/30/067U0851/CONSOLIDATED/20120209
Published date30 Settembre 1967
Enactment Date28 Luglio 1967
Official Gazette PublicationGU n.245 del 30-09-1967
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 420 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 289 e 292 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, concernente nuovo testo delle condizioni e tariffe per trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911; " Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1959, che approva il regolamento per i trasporti militari, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 1959, n. 251;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1962, che approva il nuovo testo delle concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1962, n. 334;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per i trasporti e l'aviazione civile e per le poste e le telecomunicazioni; Decreta: Art. 1.

Ai dipendenti civili dello Stato di ruolo e non di ruolo, in attivita' di servizio ed in quiescenza, nonche' ai militari, in attivita' di servizio ed in quiescenza, e' rilasciata una tessera personale di riconoscimento, secondo le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A).

E' rilasciato analogo documento personale di riconoscimento, secondo le caratteristiche tecniche di cui allo allegato B):

  1. al coniuge del dipendente, civile o militare, in attivita' di servizio ed in quiescenza;

  2. ai figli minori degli anni 21 del dipendente, civile o militare, in attivita' di servizio ed in quiescenza;

  3. ai figli maggiori degli anni 21 inabili a proficuo lavoro a carico del dipendente, civile o militare, in attivita' di servizio ed in quiescenza.

Art 2.

La tessera personale di riconoscimento e' documento valido ai fini dell'identita' personale del titolare nonche':

  1. per riscuotere titoli di spesa dello Stato e quelli di bancoposta di importo non superiore a L. 600.000;

  2. per recarsi all'estero nei paesi con i quali vigono particolari accordi internazionali in materia di riconoscimento della carta d'identita', come titolo valido per l'espatrio.

La predetta tessera e', altresi', documento valido per usufruire della riduzione ferroviaria, nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni, quando sulla stessa sia apposta, mediante stampiglia, la dicitura "valida per la riduzione ferroviaria", seguita dalla firma del funzionario responsabile.

Art 2.

La tessera personale di riconoscimento e' documento valido ai fini dell'identita' personale del titolare nonche':

  1. per riscuotere titoli di spesa dello Stato e quelli di bancoposta di importo non superiore a L. 600.000; 2

  2. per recarsi all'estero nei...

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