DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1987, n. 556 - Norme in materia di mercato dei titoli emessi o garantiti dallo Stato. Integrazione del regio-decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernente regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle borse di commercio

Coming into Force21 Gennaio 1988
End of Effective Date30 Giugno 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/01/20/088G0017/CONSOLIDATED/19980326
Enactment Date29 Dicembre 1987
Published date20 Gennaio 1988
Official Gazette PublicationGU n.15 del 20-01-1988
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 66 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visto l'art. 27 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1987;

Sulla proposta del Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto: Art. 1.

  1. All'art. 1 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, sono aggiunti i seguenti commi:

"Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle negoziazioni dei titoli emessi o garantiti dallo Stato, effettuate in forme organizzate e con rilevazione e pubblicazione dei relativi prezzi da operatori finanziari, nei casi e secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

Il decreto del Ministro del tesoro assicurera' che le negoziazioni di cui al precedente comma dei titoli emessi o garantiti dallo Stato siano consentite ad un numero di soggetti sufficientemente ampio per garantire una effettiva concorrenza". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Art 2.
  1. All'art. 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, e' aggiunto il seguente ultimo comma:

"Le disposizioni del secondo comma del presente articolo non si applicano alle negoziazioni di cui al penultimo comma dell'art. 1".

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Art 3.
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei

Ministri

AMATO, Ministro...

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