IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 66 della legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visto l'art. 27 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1987;
Sulla proposta del Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto: Art. 1.
All'art. 1 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, sono aggiunti i seguenti commi:
"Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle negoziazioni dei titoli emessi o garantiti dallo Stato, effettuate in forme organizzate e con rilevazione e pubblicazione dei relativi prezzi da operatori finanziari, nei casi e secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.
Il decreto del Ministro del tesoro assicurera' che le negoziazioni di cui al precedente comma dei titoli emessi o garantiti dallo Stato siano consentite ad un numero di soggetti sufficientemente ampio per garantire una effettiva concorrenza". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.