DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1970, n. 1049 - Norme in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli

Coming into Force29 Dicembre 1970
Enactment Date03 Dicembre 1970
Published date29 Dicembre 1970
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1970/12/29/070U1049/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.327 del 29-12-1970
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 31 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante delega al Governo ad emanare norme concernenti modifiche in materia di assicurazione per la disoccupazione dei lavoratori agricoli;

Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 32, primo comma, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono sostituite dalle seguenti:

  1. ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimiliati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attivita' agricola in proprio; agli stessi spetta l'indennita' di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale e' richiesta l'indennita', ed abbiano conseguito nell'anno per il quale e' richiesta l'indennita' e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.

La durata della corresponsione dell'indennita' di disoccupazione e' pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attivita' agricole in proprio o coperte da indennita' di malattia, infortunio, maternita', e sino ad un massimo di 180 giornate annue.

Art 2.

I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attivita' agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennita' di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

Sono in ogni caso considerati esercenti le attivita' di cui al primo comma, i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli...

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