LEGGE 20 febbraio 2006, n. 91 - Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961

Coming into Force30 Marzo 2006
Enactment Date20 Febbraio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/03/15/006G0113/ORIGINAL
Published date15 Marzo 2006
Official Gazette PublicationGU n.62 del 15-03-2006
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Applicazione delle disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari superstiti delle vittime dell'eccidio di Kindu.

  1. Le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, si applicano, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, della medesima legge, anche ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961.

Art 2.

Copertura finanziaria

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 3.570.226 euro per l'anno 2006, in 416.389 euro per l'anno 2007 e in euro 487.870 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 3.570.226 per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a euro 416.389 per l'anno 2007 e ad euro 487.870 a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del...

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