DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2005, n. 126 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria

Coming into Force23 Luglio 2005
Enactment Date20 Giugno 2005
Published date08 Luglio 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/07/08/005G0151/CONSOLIDATED/20050725
Official Gazette PublicationGU n.157 del 08-07-2005
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Sentita la Commissione paritetica, prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria

  1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni in tema di salute umana e sanita' veterinaria di cui alla tabella «A» allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000.

  2. Sono trasferiti, altresi', tutte le ulteriori funzioni ed i compiti in materia di sanita' veterinaria trasferiti alle regioni a statuto ordinario, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

  3. I procedimenti amministrativi pendenti alla data del trasferimento delle funzioni sono conclusi dallo Stato e ogni onere ad essi relativo resta a carico del medesimo.

Art 2.

Forme di collaborazione

  1. Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni, presta attivita' di supporto per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonche' attivita' di consulenza, anche con la partecipazione dei responsabili di settore gia' competenti per la trattazione della materia, al fine di assicurare la funzionalita' del servizio sotto il profilo organizzativo.

Art 3.

Trasferimento di personale

  1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, e' trasferita alla regione una unita' di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2000, in materia di salute umana e sanita' veterinaria, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2001.

  2. Il personale di cui al comma 1 e' trasferito nel rispetto delle procedure individuate dal regolamento adottato con decreto del Presidente del...

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