DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1965, n. 1627 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale

Coming into Force23 Febbraio 1966
Published date08 Febbraio 1966
Enactment Date24 Novembre 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1966/02/08/065U1627/CONSOLIDATED/19991021
Official Gazette PublicationGU n.33 del 08-02-1966
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Viste le proposte presentate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 56 dello Statuto predetto;

Udito il parere del Consiglio regionale sardo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1.

Le funzioni amministrative dell'autorita' marittima statale concernenti la regolamentazione della pesca, i divieti e le autorizzazioni in materia di pesca, le concessioni, la sorveglianza, i permessi per il versamento nelle acque dei rifiuti industriali, nonche' quelle concernenti le saline, relativamente al Demanio marittimo ed al mare territoriale sono trasferite all'Amministrazione regionale della Sardegna.

Art 2.

I provvedimenti concernenti le concessioni di pesca e di saline e l'esecuzione di opere sul Demanio marittimo e nel mare territoriale sono adottati dall'Amministrazione regionale, previo parere favorevole da parte della competente autorita' statale sulla compatibilita' con le esigenze del pubblico uso.

Art 2.

I provvedimenti concernenti le concessioni di pesca e di saline e l'esecuzione di opere sul Demanio marittimo e nel mare territoriale sono adottati dall'Amministrazione regionale, previo parere favorevole da parte della competente autorita' statale sulla compatibilita' con le esigenze del pubblico uso. I canoni relativi alle concessioni sono determinati dalla regione, tenendo conto delle modalita' delle attivita' e della loro incidenza sull'ambiente.

Art 3.

Gli organi statali addetti alla sorveglianza sulla pesca marittima esercitano le loro funzioni d'intesa con l'Amministrazione regionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto...

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