Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la sanita' e per l'interno; Decreta: Art. 1.
Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di igiene e sanita', assistenza sanitaria ed ospedaliera, recupero dei minorati fisici e mentali, sono esercitate nel territorio della Regione dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto regionale, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
Art
2.
Nulla e' innovato alle attribuzioni degli organi dello Stato relative a:
1) profilassi internazionale, sanita' marittima, aerea e di confine;
2) produzione, commercio e vendita dei prodotti chimici, usati in medicina, preparati farmaceutici, preparati galenici, sostanze stupefacenti, specialita' medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati, presidi medico-chirurgici e prodotti assimilati. Il medico provinciale puo' ordinare a seguito di ispezione la chiusura provvisoria della farmacia nei casi previsti dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, attinenti ai requisiti e alle prescrizioni di vendita dei prodotti sopraindicati;
3) pubblicita' in materia sanitaria, produzione, commercio e vendita dei prodotti dietetici e degli alimenti di prima infanzia;
4) igiene degli alimenti e delle bevande, limitatamente alle attribuzioni degli organi centrali del Ministero della sanita';
5) polizia mortuaria, limitatamente alla introduzione nel territorio nazionale delle salme ed alla estradizione delle salme, al riscontro diagnostico ed al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
6) malattie infettive e diffusive, malattie sociali;
salva la facolta' della Regione di concorrere con proprie provvidenze, anche mediante l'istituzione di centri per le malattie sociali;
7) impiego, utilizzazione e detenzione dei gas tossici;
8) impiego pacifico...