DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1966, n. 869 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di igiene e sanita', assistenza sanitaria ed ospedaliera, recupero dei minorati fisici e mentali

Coming into Force10 Novembre 1966
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1966/10/26/066U0869/CONSOLIDATED/19760303
Enactment Date09 Agosto 1966
Published date26 Ottobre 1966
Official Gazette PublicationGU n.267 del 26-10-1966
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la sanita' e per l'interno; Decreta: Art. 1.

Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di igiene e sanita', assistenza sanitaria ed ospedaliera, recupero dei minorati fisici e mentali, sono esercitate nel territorio della Regione dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto regionale, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Art 2.

Nulla e' innovato alle attribuzioni degli organi dello Stato relative a:

1) profilassi internazionale, sanita' marittima, aerea e di confine;

2) produzione, commercio e vendita dei prodotti chimici, usati in medicina, preparati farmaceutici, preparati galenici, sostanze stupefacenti, specialita' medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati, presidi medico-chirurgici e prodotti assimilati. Il medico provinciale puo' ordinare a seguito di ispezione la chiusura provvisoria della farmacia nei casi previsti dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, attinenti ai requisiti e alle prescrizioni di vendita dei prodotti sopraindicati;

3) pubblicita' in materia sanitaria, produzione, commercio e vendita dei prodotti dietetici e degli alimenti di prima infanzia;

4) igiene degli alimenti e delle bevande, limitatamente alle attribuzioni degli organi centrali del Ministero della sanita';

5) polizia mortuaria, limitatamente alla introduzione nel territorio nazionale delle salme ed alla estradizione delle salme, al riscontro diagnostico ed al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

6) malattie infettive e diffusive, malattie sociali;

salva la facolta' della Regione di concorrere con proprie provvidenze, anche mediante l'istituzione di centri per le malattie sociali;

7) impiego, utilizzazione e detenzione dei gas tossici;

8) impiego pacifico...

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