DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1979, n. 348 - Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

Coming into Force24 Agosto 1979
Published date09 Agosto 1979
Enactment Date19 Giugno 1979
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1979/08/09/079U0348/CONSOLIDATED/20040319
Official Gazette PublicationGU n.218 del 09-08-1979
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonche' il parere del Consiglio, regionale della regione autonoma della Sardegna;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Decreta: Art. 1.

Il presente decreto attua il trasferimento alla regione autonoma della Sardegna delle funzioni amministrative nelle materie indicate dagli articoli 3, 4 e 5 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali, e la delega alla stessa regione dell'esercizio di altre funzioni amministrative ai sensi dell'art. 6 di detto statuto.

Negli articoli seguenti e' usata per indicare la regione autonoma della Sardegna la sola parola "regione".

Art 2.

Lo Stato esercita le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con le Comunita' europee, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.

Lo Stato, nelle materie di competenza regionale concorrente indicate nel presente decreto, esercita la funzione di indirizzo e coordinamento nei limiti, nelle forme e con le modalita' previste dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

La regione non puo' svolgere all'estero attivita' promozionali relative alle materie di sua competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente.

Art 3.

La regione in tutte le materie delegate dallo Stato puo' emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonche' norme di attuazione ai sensi dell'art. 5 del proprio statuto.

Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla regione trova applicazione l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.

La regione puo' altresi' emanare norme di legge con le quali e' sub-delegato alle province, ai comuni, alle comunita' montane, ad altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.

Art 4.

Gli atti emanati nell'esercizio delegato o sub-delegato di funzioni amministrative sono definitivi.

Il Governo stabilisce le categorie di atti di cui la regione deve dare comunicazione al rappresentante del Governo.

Art 5.

I comuni, le province, le comunita' montane e la regione sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite.

Sono delegate alla regione le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali e' delegato alla regione l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici.

Art 6.

La regione nelle materie di propria competenza svolge le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunita' europee nonche' alla attuazione delle loro direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.

In mancanza della legge regionale sara' osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.

Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattivita' degli organi regionali che comporti inadempimento dagli obblighi comunitari, puo' prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattivita' degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri puo' adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Art 7.

Salvo diversa specifica disciplina per ogni provvedimento amministrativo di classificazione di beni o di opere riservato allo Stato da cui possa conseguire uno spostamento di competenze tra Stato e regione si procede di intesa con la regione stessa.

Art 8.

Lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso della regione.

La regione determina i programmi regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso degli enti locali territoriali e degli organismi comprensoriali, secondo le modalita' indicate nella propria legislazione.

Nei programmi regionali di sviluppo gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quelli dello Stato e con quelli di competenza degli enti locali territoriali.

La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.

Art 9.

Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative ancora esercitate da organi centrali e periferici dello Stato nei confronti degli enti pubblici locali non territoriali operanti nelle materie di competenza regionale.

Art 10.

Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui agli articoli 3 e 4 dello statuto e le cui finalita' statutarie si esauriscono nell'ambito della regione.

L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma precedente e' delegato alla regione per le persone giuridiche che operano nelle materie delegate col presente decreto.

Art 11.

Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte degli enti e delle persone giuridiche di cui all'art. 9 del presente decreto. E' delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative agli enti di cui al secondo comma dell'articolo 10.

TITOLO II SERVIZI SOCIALI
Capo I POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE
Art 12.

Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato relative al servizio di prevenzione dell'abigeato di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, e successive modificazioni, ed al barracellato di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 403, e successive modifiche.

Ai componenti le compagnie barracellari e' riconosciuta, con decreto del prefetto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il personale che abbia conseguito la predetta qualifica e' autorizzato a portare armi del tipo che verra' stabilito dal prefetto.

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali attinenti alla pubblica sicurezza.

Art 13.

Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;

2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;

3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76;

4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103...

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