L'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichita', opere artistiche e musei, nonche' di tutela del paesaggio.
A tal fine tutti gli atti previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e da ogni altra disposizione comunque concernente le materie sopra indicate sono adottati dall'amministrazione regionale, che ne da' bimestrale comunicazione, per conoscenza, al Ministero per i beni culturali ed ambientali.
Restano, tuttavia, subordinate al nulla osta del Ministero per i beni culturali ed ambientali le licenze di esportazione prevedute dall'art. 36 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
Il Ministero per i beni culturali ed ambientali ha facolta' di sostituirsi all'amministrazione regionale nell'esercizio del diritto di prelazione o della facolta' di acquisto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla richiesta di cui ai precedenti secondo e terzo comma, qualora la detta amministrazione vi rinunzi.
La vigilanza e la tutela spettanti alle amministrazioni dello Stato sugli enti e sugli istituti locali, esistenti nel territorio della regione siciliana, che svolgono attivita' previste nel primo comma del presente articolo, sono esercitate dall'amministrazione regionale.