DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1975, n. 637 - Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichita' e belle arti

Coming into Force31 Dicembre 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/12/16/075U0637/ORIGINAL
Enactment Date30 Agosto 1975
Published date16 Dicembre 1975
Official Gazette PublicationGU n.330 del 16-12-1975
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i beni culturali ed ambientali, per le finanze e per il tesoro; Decreta:

Art 1.

L'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichita', opere artistiche e musei, nonche' di tutela del paesaggio.

A tal fine tutti gli atti previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e da ogni altra disposizione comunque concernente le materie sopra indicate sono adottati dall'amministrazione regionale, che ne da' bimestrale comunicazione, per conoscenza, al Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Restano, tuttavia, subordinate al nulla osta del Ministero per i beni culturali ed ambientali le licenze di esportazione prevedute dall'art. 36 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Il Ministero per i beni culturali ed ambientali ha facolta' di sostituirsi all'amministrazione regionale nell'esercizio del diritto di prelazione o della facolta' di acquisto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla richiesta di cui ai precedenti secondo e terzo comma, qualora la detta amministrazione vi rinunzi.

La vigilanza e la tutela spettanti alle amministrazioni dello Stato sugli enti e sugli istituti locali, esistenti nel territorio della regione siciliana, che svolgono attivita' previste nel primo comma del presente articolo, sono esercitate dall'amministrazione regionale.

Art 2.

Fino a quando non abbia diversamente provveduto, l'amministrazione regionale, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti a norma dell'art. 1, deve sentire gli organi consultivi del Ministero per i beni culturali e ambientali, nei casi previsti dalle leggi dello Stato.

L'amministrazione regionale puo', inoltre, sentire il parere di detti organi ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Nei casi di cui ai precedenti...

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