DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2010, n. 179 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti. (10G0202)

Coming into Force18 Novembre 2010
Published date03 Novembre 2010
Enactment Date05 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/11/03/010G0202/CONSOLIDATED/20200206
Official Gazette PublicationGU n.257 del 03-11-2010
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;

Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 26 maggio 2010;

Visto il parere della Corte dei conti a sezioni riunite in sede consultiva, espresso nell'adunanza del 29 luglio 2010, ai sensi dell'articolo 1 del R.D.L. 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1

  1. E' istituita la sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, con sede in Aosta.

  2. La sezione di controllo regionale esercita, nel rispetto dell'ordinamento regionale ed ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nell'ambito dei programmi annuali dalla stessa deliberati anche sulla base delle richieste della regione, il controllo sulla gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali, ai fini del referto al Consiglio regionale, nonche' il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e loro enti strumentali e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, per riferirne agli organi rappresentativi di detti enti.

  3. La sezione, nell'esercizio del controllo sulla gestione, valuta le deduzioni delle amministrazioni controllate, evidenziandole nei referti di cui sopra, ed esamina i risultati dei controlli interni eventualmente effettuati. Il controllo comprende anche la verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari; tale attivita' deve adeguarsi ai sistemi di controllo espressamente previsti collateralmente ai sistemi gestionali, dalle specifiche normative dell' Unione europea.

  4. La sezione delibera il programma annuale di cui al comma 2, tenendo conto degli altri controlli esterni gia' programmati o effettuati, al fine di evitare la duplicazione dei controlli.

  5. La sezione, a richiesta del Consiglio regionale, procede alla valutazione degli...

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