Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 12 giugno 1973;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: Art. 1.
Le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie degli spettacoli pubblici e degli esercizi pubblici le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato ai sensi e nei limiti dell'art. 9, numeri 6) e 7), e dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Ai fini dell'eventuale annullamento d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, dei provvedimenti adottati in materia di esercizi pubblici, le province trasmettono al Ministro per l'interno un elenco mensile dei provvedimenti adottati con l'indicazione del loro oggetto.
Art
2.
In materia di spettacoli pubblici l'autorizzazione di cui all'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' subordinata, nelle province di Trento e Bolzano, al previo nulla osta della provincia competente, per quanto attiene alla pubblica sicurezza.
Art
2.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 1987, N.526
Art
3.
Nelle materie indicate nel primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, i provvedimenti che le leggi di pubblica sicurezza attribuiscono ai prefetti e ai questori, in quanto autorita' provinciali di pubblica sicurezza, sono adottati, ai sensi del citato art. 20, dai presidenti delle giunte provinciali. Restano salve le competenze delle due province autonome in materia di spettacoli ed esercizi pubblici.
I provvedimenti emanati dai presidenti delle giunte provinciali ai sensi del citato art. 20 sono comunicati al questore della provincia.
Art
3.
((Nelle materie di cui all'art. 20, primo comma, dello statuto, i provvedimenti che le leggi attribuiscono all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza, sono adottati, nell'ambito del rispettivo territorio provinciale, dal presidente della giunta provinciale.
Le attribuzioni di cui al precedente comma comprendono anche le funzioni di cui agli...