DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950, n. 327 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna

Coming into Force17 Giugno 1950
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1950/06/16/050U0327/CONSOLIDATED/19860108
Enactment Date19 Maggio 1950
Published date16 Giugno 1950
Official Gazette PublicationGU n.136 del 16-06-1950
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzione 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto Presidenziale 19 maggio 1949, n. 250;

Viste le proposte presentate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 56 dello Statuto predetto;

Udito il parere del Consiglio regionale sardo;

Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e il commercio e per i trasporti; Decreta: Art. 1.

Il rinvio di leggi approvate dal Consiglio regionale, nei casi previsti dall'art. 33, comma primo, dello Statuto speciale per la Sardegna, e' fatto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite del Rappresentante del Governo.

La comunicazione del Rappresentante del Governo, contenente l'indicazione dei motivi per i quali si fa luogo al rinvio, e' diretta al Presidente del Consiglio regionale, che ne accusa ricevuta.

Art 2.

Qualora prima dell'entrata in funzione della Corte Costituzionale, si debba promuovere la questione di legittimita' di una legge per la seconda volta approvata dal Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel termine stabilito dall'art. 33, comma secondo dello Statuto speciale, ne da' comunicazione al Presidente della Giunta regionale, per il tramite del Rappresentante del Governo, con l'indicazione sommaria dei motivi. Il Presidente della Giunta regionale accusa ricevuta della comunicazione.

Se entro quindici giorni dall'entrata in funzione della Corte Costituzionale, o nel diverso termine che sia stabilito dalle norme per il funzionamento della Corte stessa, non venga proposto ricorso per la questione di legittimita', cessa l'efficacia della predetta comunicazione e il Presidente della Giunta regionale puo' provvedere alla promulgazione della legge.

Art 3.

Quando su una legge per la seconda volta approvata dal Consiglio regionale si debba promuovere la questione di merito per contrasto d'interessi davanti alle Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel termine stabilito dall'art. 33, comma secondo, dello Statuto speciale, ne da' comunicazione al Presidente della Giunta regionale, per il tramite del Rappresentante del Governo, con l'indicazione specifica dei motivi.

Il Presidente della Giunta regionale accusa ricevuta della comunicazione e puo', entro quindici giorni dalla comunicazione stessa, presentare per il tramite del Rappresentante del Governo le sue deduzioni.

Decorso il termine di cui al precedente comma, la questione di merito s'intende abbandonata e la legge puo' essere promulgata, se nei successivi quindici giorni le Camere non siano investite della questione.

Art 4.

Le norme per l'integrazione e l'attuazione di leggi della Repubblica, in applicazione dell'art. 5 dello Statuto speciale per la Sardegna, sono emanate con legge regionale.

I regolamenti di esecuzione delle leggi regionali sono approvati con deliberazione della Giunta regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, previa registrazione alla Corte dei conti.

L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, e' abrogato.

Art 5.

La Regione esercitera' le funzioni delegate nelle materie di competenza statale secondo le direttive impartite dai competenti organi del Governo della Repubblica.

Art 6.

Le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel territorio della Regione sono esercitate dall'Amministrazione regionale ai sensi e nei limiti dell'art. 6 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Art 7.

Tutti gli uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esistenti in Sardegna, passano alle dipendenze della Regione, eccettuati l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura e l'Osservatorio fitopatologico della Sardegna, i quali, pur adempiendo, in base a direttive dell'Amministrazione regionale, i compiti a questa devoluti, restano alle dipendenze del Ministero per l'esercizio delle funzioni riservate allo Stato.

Art 8.

Nulla e' innovato per quanto riguarda la vigilanza e la tutela sugli enti ed organismi a carattere nazionale od interregionale, quali l'Opera nazionale combattenti, l'Ufficio interregionale della Federazione italiana dei consorzi agrari, gli Uffici provinciali e comunali dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e degli Uffici periferici degli enti economici dell'agricoltura in liquidazione.

Art 9.

Sono da considerare di preminente interesse statale in relazione all'art. 3, lettera e) dello Statuto speciale per la Sardegna le seguenti opere pubbliche:

  1. costruzione, riparazione e manutenzione di strade affidate all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;

  2. costruzioni ferroviarie;

  3. aerodromi;

  4. costruzione e manutenzione di porti, esclusi quelli di quarta classe;

  5. opere dipendenti da calamita' naturali di estensione ed entita' particolarmente gravi;

  6. costruzione di edifici per servizi statali;

  7. opere di riparazione di danni bellici.

Il Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna e gli Uffici provinciali da esso dipendenti, pur adempiendo, in base a direttive dell'Amministrazione regionale, le funzioni a questa devolute, restano alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici per esercitare le funzioni riservate allo Stato.

Il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna e' integrato con tre membri, aventi voto deliberativo, designati dal Presidente della Giunta regionale.

Art 9.

((Sono da considerare di preminente interesse statale in relazione all'art. 3, lettera e), dello statuto speciale per la Sardegna le seguenti opere pubbliche:

  1. costruzione, riparazione e manutenzione delle autostrade e delle strade statali classificate ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e di quelle classificate ai sensi delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo stesso, salvo che non vengano declassificate ai sensi dell'art. 12, della legge medesima;

  2. costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane;

  3. aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico;

  4. costruzione e manutenzione di porti di prima e seconda categoria, prima classe;

  5. opere dipendenti da calamita' naturali di estensione ed entita' particolarmente gravi;

  6. edifici ed opere destinate all'espletamento di servizi statali;

  7. opere di riparazione di danni bellici.

La regione autonoma della Sardegna deve essere sentita nella classificazione e declassificazione delle strade statali interessanti il proprio territorio)).

Sono trasferiti alla regione autonoma della Sardegna: il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sardegna e gli uffici del genio civile con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale.

Il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna e' integrato con tre membri, aventi voto deliberativo, designati dal Presidente della Giunta...

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