IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
Vista la proposta della commissione paritetica;
Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 24 luglio 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Impianti a fune
Tutte le attribuzioni e le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di impianti a fune appartenenti a qualunque tipo, e di trasporti a mezzo di tali impianti sono trasferite alla regione autonoma Valle d'Aosta.
Sono compresi nella competenza della regione autonoma Valle d'Aosta tutti gli impianti a fune ed i servizi di comunicazione e di trasporto di persone e merci, soggetti a concessione od autorizzazione ed effettuati a mezzo di essi, che si svolgono nell'ambito del territorio regionale, anche se parte del percorso e' sito in altra regione o Stato confinante.
Le funzioni amministrative concernenti gli impianti che si trovano in parte sul territorio di altra regione sono esercitate d'intesa con gli organi che in questa sono titolari delle medesime.
Le modalita' di svolgimento dei relativi servizi sono stabilite ai sensi del comma 3.